L’obbligo di indicare nelle certificazioni uniche i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico per i quali è stato riconosciuto l’assegno unico si tramuta in mero invito. Il dietrofront trae origine in seguito al documento di prassi (risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023) che ha provocato la reazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, con nota n. 6020 del 24 ottobre, ha manifestato forti perplessità ritenendo l’adempimento sproporzionato e in contrasto con i principi dello statuto del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate (nota prot. 386245 del 27 ottobre 2023) risponde riferendo che nelle scorse settimane è stata attivata un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, già a partire dal periodo d’imposta 2023, i dati dei figli a carico per i quali viene erogato l’Assegno Unico e Universale. Nella risposta si legge che l’interlocuzione con l’INPS è ormai ad uno stadio avanzato e può ritenersi superato l’invito formulato nella citata risoluzione 55/E nei confronti dei sostituti d’imposta di comunicare tramite le Certificazioni Uniche 2024 anche i codici fiscali dei figli con riferimento ai quali è stato riconosciuto l’Assegno unico.
Allo stesso tempo, viene, altresì, ribadito che, qualora il sostituto disponga di tali elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la CU al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS. Tuttavia, la disponibilità di tali dati è utile per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.
Resta l’obbligo per il sostituto d’imposta, anche in assenza del riconoscimento della detrazione ai fini Irpef di riportare i dati dei figli a carico del dipendente (codice fiscale, mesi e percentuale di carico) nel relativo prospetto della CU, ancorché per tali figli sia stato riconosciuto l’Assegno Unico, nelle seguenti ipotesi:
- il dipendente, in sede di conguaglio, richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio (es. fattura di una spessa medica intestata al figlio). In tali casi, come chiarito nella risoluzione, i figli di età inferiore ai 21 anni per i quali è riconosciuto l’Assegno Unico sono comunque considerati fiscalmente a carico anche se per gli stessi il contribuente non può avvalersi delle detrazioni per carichi di famiglia, ma può fruire delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro interesse;
- la legge regionale può riconoscere, in presenza di figli a carico (ancorché per tali figli sia stato riconosciuto l’Assegno Unico), specifiche agevolazioni ai fini del calcolo dell’addizionale regionale Se il sostituto non acquisisce dal dipendente le informazioni relative ai figli a carico (riportandole nel prospetto della CU) può non essere in grado di calcolare correttamente l’ammontare dell’addizionale dovuta, costringendo il lavoratore a presentare la dichiarazione dei redditi per rettificare la propria situazione;
- per il 2023 è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvede a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni (Circolare 1° agosto 2023, n. 23/E).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN