Il DL Proroghe rubricato “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” va incontro alle numerose proteste da parte dei professionisti del settore fiscale, introducendo una norma che rinvia le scelte da formulare rispetto alla mancata compilazione del quadro RS per l’anno 2021 da parte dei contribuenti in regime forfettario. Ricordiamo che tale omissione ha comportato la comunicazione delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate sollevando malumori, critiche e richieste di intervento da parte dei vertici delle categorie professionali.
All’art. 6, rubricato “Proroga termini finanziari” si legge quanto segue:
- Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la disciplina attuativa della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
La soluzione è stata quella di rinviare le risposte entro il termine del 30 novembre 2024. Si tratta di una soluzione necessaria per evitare di appesantire gli studi professionali alle prese con i dichiarativi 2023 per l’anno 2022 nonché le altre scadenze “straordinarie” come l’assegnazione dei beni ai soci. Tale scelta si giustifica nella ricerca di un miglior coordinamento delle esigenze informative che la recente riforma fiscale contenuta nella legge delega (L. n. 111/2023) in materia di concordato preventivo inevitabilmente pone. In altri termini, le informazioni richieste ai contribuenti in regime forfettario in sede di redditi PF/2022, quadro RS, anche se non incidenti sul piano della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, sono necessarie per l’elaborazione degli elementi da considerare ai fini del nuovo istituto del concordato preventivo che debutterà a partire dall’esercizio d’imposta 2024.
Si tenga presente che gli obblighi comunicativi relativi all’anno di imposta 2022 non sono stati differiti. Vuol dire che i contribuenti sono obbligati a compilare il quadro RS del modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, entro il termine di trasmissione che scade il 30 novembre 2023.
Per completezza, si ricorda che gli obblighi informativi riguardano i forfettari “Esercenti attività d’impresa” e “Esercenti attività di lavoro autonomo”, i quali devono indicare i seguenti elementi informativi:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda.
I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN