Il confronto tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri rappresenta la base che verrà presa in considerazione nelle prossime lettere di compliance per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, secondo quanto previsto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 352652 del 3 ottobre 2023.
Come si evince dal documento in esame, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie le informazioni derivanti dal confronto tra:
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Dal confronto dei dati potrà generarsi un’anomalia con riferimento alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere una comunicazione contenente le incongruenze riscontrate con le seguenti informazioni di dettaglio:
a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA, desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124;
e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Le informazioni sono disponibili all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, in cui i dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, ha di fronte le seguenti opzioni:
- richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste in materia di ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
È il caso di evidenziare la possibilità per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 (art. 4, Decreto Energia, DL 131/2023), hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN