Con la conversione in Legge del Decreto Asset (DL n. 104/2023), viene confermata la proroga a dicembre 2023 del superbonus 110% sulle villette.
Come noto, l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto la possibilità, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di usufruire della detrazione del 110% sulle spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Il Decreto Asset, convertito con modificazioni nella Legge n. 136/2023, ha modificato l’art. 119 di cui sopra prevedendo che per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari la detrazione del 110% spetti sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e non più entro il 30 settembre.
Pertanto, vengono concessi tre mesi in più per il completamento dei lavori a tutti coloro che hanno riscontrato difficoltà e ritardi nei cantieri. Attenzione però, la condizione che i lavori siano stati eseguiti almeno per il 30% alla data del 30 settembre 2022 resta, nessuna deroga in merito.
La modifica normativa in commento ha suscitato ovviamente tanta delusione per gli operatori del settore, che avrebbero desiderato una riapertura dei termini e non solo una mera proroga al 31 dicembre 2023 per completare gli interventi.
Resta ferma la possibilità, per tutti coloro che hanno iniziato lavori su villette ed edifici unifamiliari nel 2023, di usufruire della detrazione del 90%, a patto che:
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il beneficiario della detrazione possieda un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (soglia che può subire un innalzamento in base al quoziente familiare) e che sia titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN