Cambiano le regole sulla procedura telematica di comunicazione del soggetto depositario delle scritture contabili: in caso di inerzia del contribuente potrà essere l’intermediario ad adempiere all’obbligo.
Come noto, in base all’art.35, comma 3 del DPR 633/72, grava sul contribuente “l’obbligo di dichiarare entro trenta giorni all’Agenzia delle entrate la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili”. Tale comunicazione va fatta presentando il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) oppure il modello AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi). Modelli presentabili esclusivamente dal contribuente e non dal depositario con il quale cessa il rapporto di deposito, che ha la sola possibilità di essere incaricato della trasmissione telematica di tale comunicazione di variazione.
E nel caso in cui il contribuente “distratto” non provveda ad adempiere a tale obbligo comunicativo, che comportamento deve tenere il professionista che si trova, suo malgrado, ancora depositario delle scritture contabili dell’ex-cliente? Allo stato attuale può chiedere al contribuente prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati. Nel caso in cui non riceva alcuna conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, può procedere a comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico (tramite PEC). L’Agenzia delle entrate, “accertata l’avvenuta variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e l’omessa dichiarazione da parte del contribuente, pone in essere le attività necessarie ad assumere le corrette informazioni relative alla concreta tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dell’aggiornamento delle informazioni nell’Anagrafe Tributaria e adotta i provvedimenti conseguenti alla omessa dichiarazione” (Risoluzione n. 65/E del 14 giugno 20211).
Con ogni probabilità tale comunicazione via PEC diventerà desueta. La bozza di D.Lgs. di semplificazione degli adempimenti tributari prevede la possibilità per i professionisti di comunicare online all’Agenzia la cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili. Nello specifico, sarà previsto l’obbligo per il contribuente di provvedere alla sopra citata dichiarazione (in caso di cessazione dell’incarico) entro 60 giorni. In caso contrario, il depositario avviserà il contribuente, mediante PEC o raccomandata A/R, che sarà lui a comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Togliendo del tutto quello spazio di indecisione e inadempienze che allo stato attuale costringe i professionisti a subire le mancanze degli ex clienti dello studio.
Non resta che attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approverà il modello definitivo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN