Si avvicina la scadenza del 30 novembre, una data da segnare con cura nei calendari e nelle agende di chi si occupa di fatturazione elettronica. Entro tale data infatti scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023. Come si determina l’importo da versare? E come si effettua il pagamento di quanto dovuto?
Per determinare l’imposta dovuta sulle FE, occorre accedere al portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Consultazione -> Fatture elettroniche ed altri dati IVA -> Pagamento imposta di bollo. In quest’area vengono messi a disposizione di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche due elenchi: l’elenco A e l’elenco B.
L’elenco contrassegnato dalla lettera A contiene tutte le fatture elettroniche correttamente assoggettate a imposta di bollo e non è modificabile, mentre l’elenco contrassegnato dalla lettera B contiene tutte le fatture elettroniche che presentano i requisiti per essere assoggettate e imposta di bollo ma che non sono state assoggettate valorizzando il campo apposito. L’elenco B può essere modificato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (quindi relativamente al 3° trimestre 2023 le modifiche andavano effettuate entro lo scorso 31 ottobre 2023).
Nell’elenco B figurano le fatture che soddisfano le seguenti condizioni: 1) la somma degli importi delle operazioni risulta maggiore di 77,47 euro; 2) è stato valorizzato il campo “natura” con uno dei codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA) e N4 (operazioni esenti IVA); 3) non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.
Ricordiamo che il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite dall’articolo 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2014 ed in particolare, per l’anno 2023:
- entro il 31 maggio 2023 per il 1° trimestre 2023
- entro il 30 settembre 2023 per il 2° trimestre 2023
- entro il 30 novembre 2023 per il 3° trimestre 2023
- entro il 29 febbraio 2024 per il 4° trimestre 2023
Come previsto dal decreto semplificazioni (D.L. n. 73/2022), la soglia minima per l’effettuazione del pagamento è stata elevata da euro 250 a 5.000. E così, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera euro 5 mila, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Allo stesso tempo, se l’importo dovuto complessivamente per il primo ed il secondo trimestre non supero euro 5 mila, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Pertanto, se nei precedenti trimestri non è stata versata l’imposta di bollo, occorre effettuare il versamento dell’imposta dei trimestri precedenti distinguendo i vari periodi con i rispettivi codici tributo.
Quali sono le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato tramite modello di pagamento unificato F24 o mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del contribuente.
Nel caso in cui si voglia optare per il pagamento tramite modello F24 i codici tributo da utilizzare per il pagamento e da inserire nella sezione “Erario”, in relazione ai vari periodi di competenza sono i seguenti:
2521 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre
2522 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre
2523 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 3° trimestre
2524 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 4° trimestre
2525 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
2526 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi
Nel caso si opti per il pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente, occorre usare l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”, indicando l’IBAN corrisponde al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN