Cambiano le regole per l’attivazione delle deleghe agli intermediari finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Il Provvedimento del 5 novembre 2018 definisce le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Quando la delega è comunicata direttamente dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata “alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro quali il volume d’affari e l’iva a debito/credito”.
Considerato che, per effetto del DL 36/2022, dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti forfettari saranno soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica (indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’esercizio 2022) è nata l’esigenza di adeguare le specifiche tecniche per l’attivazione di tali deleghe.
Il Provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023 ha modificato quanto disposto dal precedente Provvedimento del 5 novembre 2018, introducendo la possibilità per i soggetti forfettari che per ovvi motivi non presentano dichiarazione IVA, di utilizzare “ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare precedente”.
Pertanto, se per la generalità dei contribuenti i dati essenziali per il conferimento delle deleghe per gli operatori economici sono il volume d’affari e gli importi dell’imposta dovuta o a credito, per i forfettari saranno richiesti i seguenti dati:
- l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM (con riferimento all’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega);
- l’importo corrispondente al reddito complessivo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN