L’introduzione della cosiddetta flat tax incrementale, che si applicherà per il solo anno 2023, pone alcune questioni problematiche già in sede di determinazione dell’acconto in scadenza il prossimo 30 novembre (salvo le novità di differire il secondo acconto ex D.L. 145/2023).
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione PF 2023 devono verificare se sono obbligati al versamento degli acconti applicando uno dei seguenti metodi:
- metodo storico, secondo il quale gli acconti sono dovuti in ragione del debito emergente per l’anno di imposta 2022, come risultante da specifici righi del modello dichiarativo;
- metodo previsionale, nel caso il contribuente stimi una riduzione per il 2023 della base imponibile con conseguente riduzione del debito fiscale, oppure considerando quanto si presume di versare al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute subite.
Sebbene la norma nulla disponga, in sede di acconto delle imposte per il 2023, secondo i principi generali, si ritiene che si possa tener conto della riduzione della base imponibile in applicazione delle norme in merito alla flat tax incrementale. Anche se indirettamente, una conferma dell’applicabilità del metodo previsionale che tiene conto della riduzione in seguito alla flat tax incrementale si rinviene nella circostanza che trattandosi di un’agevolazione spettante esclusivamente per il 2023, la norma in parola, al comma 57, avverte che nella “determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni”.
Da un punto di vista soggettivo, la flat tax incrementale è rivolta ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, L.n. 190/2014). Si tratta di una platea di beneficiari numericamente interessante in quanto vengono ricompresi tutti gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che per qualsiasi ragione (superamento soglia dei ricavi e compensi, presenza di cause di esclusione oppure per opzione di convenienza) non abbiano applicato il regime forfetario.
Stando alla lettera della norma, l’agevolazione si concretizza:
- nell’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dal TUIR, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento;
- la base imponibile è determinata facendo riferimento alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
- l’incremento che determina la base imponibile su cui calcolare l’aliquota agevolata non può essere superiore a 40.000 euro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN