In prossimità dell’appuntamento del secondo acconto, si passano in rassegna le modalità di calcolo in caso di passaggio, per obbligo o per scelta del contribuente, tra i diversi regimi.
Innanzitutto distinguiamo i seguenti casi:
- fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, a partire dal 2023, del regime ordinario;
- fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, a partire dal 2023, del regime forfetario ex L. 190/2014;
- fuoriuscita dal regime di vantaggio nel corso dell’anno 2023 con applicazione del regime forfetario ex L. 190/2014;
- fuoriuscita dal regime forfettario con applicazione, a partire dal 2023, del regime ordinario;
- fuoriuscita dal regime ordinario con applicazione, a partire dal 2023, del regime forfettario.
Nell’ipotesi di passaggio dal regime dei minimi al regime Irpef, posto che per il 2023 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024, si ritiene che nel 2023 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto per il regime di vantaggio. Anche ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2023 nessun rilievo assume il reddito del 2022 assoggettato ad imposta sostitutiva, non derivandone di conseguenza alcun obbligo in sede di acconto a novembre.
Analoghe considerazioni è possibile formulare nell’ipotesi di passaggio diretto dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011), già applicato fino al 2022, a quello forfetario (ex L. 190/2014), applicato dal 2023. In questo caso, in ragione delle regole generali, se il contribuente non è titolare di ulteriori redditi oltre a quelli per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva, nel 2023 non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva per il regime forfetario. Deve ritenersi irrilevante l’importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI PF 2023 che, nella differente ipotesi in cui non vi sia stato il passaggio tra regimi, avrebbe determinato l’obbligo di versamento dell’acconto (ove l’importo fosse stato pari superiore a 52,00 euro). Si ritiene, infatti, che la base di computo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014) non possa essere analoga a quella presa in riferimento all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per il 2022 stante le differenti modalità di calcolo del reddito previste per i due regimi. Va da sé che non sia dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2023 non è più soggetto a tale regime.
La terza ipotesi riguarda il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d’anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e compensi, ossia di oltre il 50% del limite di 30.000,00 euro. Si tratta di un’ipotesi che genera, ai fini dell’imposizione diretta, il reddito imponibile per l’intero anno applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Ai fini del calcolo degli acconti per il 2023, l’imposta sostitutiva del regime forfetario si applica per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l’acconto dovuto.
Con riferimento, invece, all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l’insussistenza, nel 2023, dell’obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Nell’ipotesi in cui il transito avvenga dopo l’avvenuto versamento della prima o della seconda o unica rata dell’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, gli acconti versati potranno essere scomputati dal saldo dell’imposta sostitutiva del regime forfetario indicandoli negli appositi righi del modello REDDITI PF 2024.
Gli acconti d’imposta non sono dovuti da coloro che hanno applicato il regime forfetario per il 2022, essendone fuoriusciti a partire dal 2023 (ad esempio, per aver percepito un ammontare di ricavi o compensi eccedente i limiti tabellari). In tale ipotesi, dal momento che per il 2023 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (come conseguenza della fuoriuscita dal regime), si ritiene che nel 2023 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
Le stesse considerazioni possono valere in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN