La Manovra di Bilancio 2024 prevede l’aumento delle imposte IVIE e IVAFE. Vediamo in quale misura.
L’IVIE è l’imposta sugli immobili all’estero che colpisce tutti i soggetti, fiscalmente residenti in Italia, proprietari di immobili situati al di fuori del territorio italiano. Si paga annualmente e si calcola su una base imponibile che è diversa a seconda dello Stato in cui è localizzato l’immobile. Infatti, per i Paesi appartenenti all’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta viene calcolata sul valore catastale dell’immobile da cui si ottiene la rendita, proprio come avviene da noi per quanto riguarda l’IMU. Per gli altri Stati, il valore di riferimento è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. L’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato. La Legge di Bilancio 2024 prevede l’innalzamento dell’aliquota dallo 0,76% al 1,06%, aumento motivato col fatto che verrebbe equiparata la tassazione a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia.
L’IVAFE è l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero che colpisce tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del DL n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale). Si paga annualmente e si calcola su una base imponibile costituita dal valore di mercato (per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati) e dal valore nominale (per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati). Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale che il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. L’aliquota è pari al 2 per mille annuo, è calcolata sul valore dei prodotti finanziari ed è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. La Legge di Bilancio 2024 prevede l’innalzamento dell’aliquota dal 2 al 4 per mille.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN