Società non quotate, collegio sindacale: nuove prassi dal CNDCEC

Le nuove norme di comportamento del CNDCEC (Consiglio nazionale dei Commercialisti) per il collegio sindacale di società non quotate saranno in pubblica consultazione per le opportune osservazioni fino al 1°dicembre per essere applicate a partire dal 1° gennaio 2024. Le osservazioni e i commenti da parte di professionisti, istituzioni, autorità vigilanti, associazioni di categoria ed esperti della materia potranno essere inviati al seguente indirizzo: consultazionenormesindaci2023@commercialisti. Si tratta di principi e precetti che aggiornano le versioni precedenti pubblicate nel 2020 e aggiornate per la prima volta nel 2021.

Le regole di comportamento contenute nel documento rappresentano lo stato dell’arte e la migliore prassi operativa applicabile in via generale ai componenti del collegio sindacale di tutte le Spa e Srl non quotate nonché al sindaco unico di Srl. Per analogia, per quanto compatibili, tali norme si applicano ai collegi sindacali di sapa e società cooperative, con particolare attenzione agli aspetti specifici della normativa di settore. Si evidenzia che le norme sono rivolte al collegio sindacale oppure al sindaco unico quando esercitano la funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L’importanza di tali precetti è tale che da tempo la giurisprudenza di merito e di legittimità ne tiene conto per la comprensione dell’attività e della diligenza dei sindaci soprattutto ai fini della valutazione di eventuali responsabilità nei casi di crisi e insolvenza societari.

La versione aggiornata del documento che si pone in pubblica consultazione conferma lo schema di base inerente la deontologia professionale tramite cui si intende fornire indicazioni di buone prassi operative per lo svolgimento degli incarichi assunti dai componenti del collegio sindacale procedendo ad aggiornare le parti oggetto di molteplici interventi normativi.

In particolare si segnalano i seguenti adeguamenti che riguardano:

  • il nuovo istituto giuridico della normativa sull’equo compenso di cui alla L. n. 49/2023 che attiene alla retribuzione dei sindaci. Il sindaco, nei confronti dei soggetti contemplati dalla legge 49/2023, dovrà pattuire un compenso che sia proporzionato alla prestazione professionale richiesta facendo riferimento ai parametri di cui al DM 140/2012. Dal momento che l’applicazione automatica dei compensi potrebbe portare alla determinazione di importi eccessivamente elevati e sproporzionati rispetto alla qualità ed alla quantità del lavoro da svolgere, il documento invita gli Ordini territoriali a adottare comportamenti improntati a ragionevolezza e buonsenso nei confronti degli iscritti che accettino importi inferiori, ma comunque rispettosi dei criteri indicati negli articoli 1 e 3 della legge 49/2023;
  • l’introduzione di norme che coinvolgono i sindaci rispetto alla vigilanza dell’organo di controllo in ordine alla corretta progettazione e individuazione dei canali di segnalazione da parte della società per adeguarsi alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing) riguardante la protezione della identità delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell’Unione europea o nazionali;
  • le ulteriori novità che riguardano il collegio sindacale in caso di crisi o di insolvenza della società con particolare attenzione all’attività di vigilanza dei sindaci che origina dalle norme contenute nel Codice della crisi, con riguardo alla fase di emersione (anticipata) della crisi, fornendo indicazioni circa la segnalazione da rendere ex art. 25-octies, ovvero alla vigilanza dell’organo di controllo durante la composizione negoziata, o all’attività di monitoraggio svolto dai sindaci in caso di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, riservato, per espressa previsione del Codice della crisi, all’esclusiva decisione degli amministratori dove si comprende anche una parte dedicata all’affitto di azienda in situazione di crisi.

Altre norme riguardano l’assemblea cd totalitaria oppure non formalmente convocata, sull’iniziativa per la liquidazione giudiziale della società e sull’attività in presenza di operazioni transfrontaliere.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN