In prossimità della fine dell’anno, in ragione di politiche di sviluppo imprenditoriale nonché di pianificazione fiscale, si passa in rassegna il riflesso del trasferimento delle quote sociali sul reddito da attribuire ai soci delle società di persone nella prossima dichiarazione dei redditi.
L’imputazione dei redditi prodotti in forma associata è contenuta nell’art. 5 del D.P.R. n. 9171986 dove si prevede:
- al comma 1, che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato siano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
- al comma 2, che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Il reddito conseguito dal soggetto partecipato configura un reddito di partecipazione che si qualifica:
- reddito d’impresa, se conseguito da società di persone commerciali (snc e sas) (ex art. art. 6 co.3 del TUIR);
- in base alle singole categorie reddituali (ex art. 6 del TUIR), se conseguito da società semplice.
Il reddito prodotto in forma associata è ripartito tra i soci:
- risultanti al momento della approvazione del rendiconto;
- in proporzione alle quote di partecipazione agli utili;
- indipendentemente dall’effettiva percezione;
- nello stesso periodo di produzione del reddito.
Si ritiene che il riferimento alla data di approvazione del rendiconto della società di persone debba più correttamente essere inteso nel senso di attribuire il reddito ai soci risultanti al 31 dicembre (data di chiusura dell’esercizio). In questo senso, si esprimono anche le istruzioni del modello REDDITI SP dove il reddito si imputa per trasparenza ai soci “che risultano alla chiusura dell’esercizio”.
Nel caso di modifica nella distribuzione degli utili oppure delle quote di partecipazione in una società di persone (ad esempio per cessione o donazione delle quote), gli effetti fiscali si producono con diversa decorrenza tenendo conto della variazione o meno della compagine sociale prodottoa dal trasferimento.
- Nel caso si verifichi una mera variazione delle quote di partecipazione agli utili, ferme restando le quote di partecipazione, siffatta modifica produce effetto nel periodo d’imposta successivo ai fini dell’imputazione dei redditi ai soci della società di persone. La ratio è connessa al riferimento “data anteriore al periodo d’imposta” dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata per evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito della società tra i medesimi soci, a seguito della sola modifica delle quote di partecipazione agli utili degli stessi impedendo che tali effetti possano decorrere dal periodo d’imposta in corso. Ciò vale anche in caso si verifichi l’assunzione della qualifica di socio di capitale da parte del socio d’opera senza che si modifichi la compagine sociale (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.4.2020 n. 116).
- Diversamente, se le quote di partecipazione sono modificate per trasferimento o cessione tra soci o verso terzi, oppure in caso di recesso o esclusione, tale variazione ai fini dell’imputazione del reddito ai soci ha effetto dall’esercizio corrente all’operazione. In questo caso, il trasferimento di quote tra soci o verso terzi modifica la partecipazione al capitale della società e di conseguenza la partecipazione agli utili che ne deriva potrà avere effetto fiscale sin dalla fine dell’esercizio nel corso del quale avviene la modifica. Si ritiene che non ricorrano le considerazioni di possibili manovre elusive nel pagamento delle imposte personali dei soci, con accordo tra loro, perché la variazione attiene alla modifica della quota di partecipazione al capitale della società e solo indirettamente degli utili.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN