A seguito della riforma del settore sportivo, in vigore dal 1° luglio 2023, le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono assumere giovani atleti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero di alta formazione e di ricerca.
La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).
Il Legislatore ha previsto alcune particolari disposizioni per queste tipologie di apprendistato, che derogano alla normale disciplina dell’apprendistato prevista per la generalità dei settori.
Innanzitutto, a decorrere dal 5 settembre 2023, data di ultima modifica del D.Lgs. n. 36/2021, possono essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello anche i giovani atleti che abbiano compiuto i 14 anni d’età e, in osservanza a questo disposto per la generalità dei settori, fino al compimento dei 25 anni.
L’apprendistato può essere attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro, con il Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, saranno definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche previste. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l’attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
Ai contratti di apprendistato di giovani atleti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42, commi 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 81/2015. Pertanto, non trovano applicazione:
- le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo;
- la possibilità di licenziare l’apprendista per giustificato motivo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa;
- la possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Sul punto, infatti, il D.Lgs. n. 36/2021 prevede espressamente che “al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente”.
Qualora, infatti, la società o associazione sportiva stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, è tenuta a corrispondere un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche o professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto l’attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
Inoltre, diversamente da quanto previsto per la generalità di settori, ad eccezione delle imprese artigiane, non è obbligatorio rispettare il numero massimo di apprendisti che è possibile assumere direttamente o tramite agenzie di somministrazione autorizzate. La disciplina ordinaria prevede, infatti, che possano essere assunti 3 apprendisti ogni 2 figure specializzante e qualificate in servizio presso il datore di lavoro; per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il rapporto non può superare il 100%. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Il contratto di apprendistato di giovani atleti può essere stipulato anche a tempo determinato.
Gli apprendisti, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui sono stati assunti, devono essere iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, e non al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi di nuova istruzione, nei confronti dei quali risultano applicabili le seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
- prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS), del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.
Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, come per la generalità dei settori, è prevista un’aliquota contributiva complessiva in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’indennità di disoccupazione (NASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per le assunzioni a tempo determinato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 potrà beneficiare di un’ulteriore riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico:
- aliquota ridotta pari al 1,50% + 1,61% di finanziamento NASpI per il primo anno di apprendistato;
- aliquota pari al 3% + 1,61% per il secondo anno;
- versamento dell’aliquota del 10% + 1,61% per gli anni successivi.
L’aliquota a carico dell’apprendista risulta sempre pari al 5,84%.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato