A seguito della riforma del settore sportivo e di quanto disposto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, viene introdotta la possibilità per le società sportive professionistiche di assumere giovani atleti con un contratto di apprendistato professionalizzante. Sul punto, l’Inps, nella recente Circolare n. 91/2023, ha fornito chiarimenti in riferimento agli obblighi informativi e contributivi per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023, prima dell’entrata in vigore della riforma del settore sportivo.
In particolare, la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha espressamente stabilito che per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età, a differenza di quanto previsto dalla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante per la generalità dei settori, è ridotto a 23 anni.
Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni.
Successivamente, con l’entrata in vigore della c.d. Riforma dello Sport, a decorrere dal 1° luglio 2023, l’apprendistato professionalizzate nel settore sportivo è ammesso con giovani atleti di età compresa tra i 15 e i 23 anni. Per la loro gestione contributiva si resta in attesa di ulteriori circolari Inps.
Sono considerati sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Pertanto, l’ambito di applicazione di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022 deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell’ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici al proprio interno, ossia Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Golf (FIG) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Con riferimento alla disciplina applicabile, l’Inps ricorda che si applicano le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.Lgs. n. 81/2015, ove non espressamente derogate dalle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato sportivo.
Ai sensi della Legge n. 91/1981, il contratto di lavoro sportivo può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto ed è consentita la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.
È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo determinato.
Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi e che la durata
della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni.
Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. In caso di ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.
Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, come per la generalità dei settori, è prevista un’aliquota contributiva complessiva in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’indennità di disoccupazione (NASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per le assunzioni a tempo determinato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Inoltre, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, anche nel settore sportivo, sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, in quanto dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi e, di conseguenza, è dovuto anche il relativo contributo.
Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 potrà beneficiare di un’ulteriore riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico:
- aliquota ridotta pari al 1,50% + 1,61% di finanziamento NASpI per il primo anno di apprendistato;
- aliquota pari al 3% + 1,61% per il secondo anno;
- versamento dell’aliquota del 10% + 1,61% per gli anni successivi.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista risulta sempre pari al 5,84%.
Ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva con decorrenza periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro, che non siano già titolari di una matricola DM, devono provvedere all’apertura di un’apposita posizione contributiva (inserendo come data inizio attività 1° gennaio 2022) al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi verso l’Istituto.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino 10 novembre 2023 (data di pubblicazione della Circolare n. 91/2023), i datori di lavoro già in possesso di matricola DM contraddistinta dal C.S.C. 1.18.08 devono avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere entro il giorno 16 febbraio 2024.
Anche i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva dovranno assolvere, entro il medesimo termine, agli adempimenti informativi e contributivi tramite l’invio delle denunce UniEmens.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato