Un nuovo capitolo si apre nel panorama fiscale italiano con la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Agenzia delle Entrate con il quale viene annunciato un provvedimento che fissa le regole e i termini per l’invio dei dati fiscali al fisco da parte delle piattaforme on line. Vediamo di cosa si tratta.
Con il provvedimento n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, diventa operativa la direttiva europea Dac7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs n. 32/2023.
Cosa è la Dac7? Con il termine Dac7 si identifica la disciplina europea che ha come obiettivo quello di migliorare la cooperazione amministrativa in ambito fiscale, semplificando lo scambio di informazioni tra i gestori delle piattaforme di vendita e le autorità fiscali dei singoli Stati della UE.
La disciplina Dac7 (direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai piccoli inserzionisti. Per “piccoli inserzionisti” si intendono i venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2 mila euro nell’anno.
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori obbligati all’invio dei dati. Nello specifico, sono tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
I gestori esonerati dalla comunicazione sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Nel provvedimento vengono dettate anche le regole per i FPO (Foreign Platform Operator) ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate (esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia).
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori delle piattaforme digitali residenti in Italia e i gestori stranieri non-UE (non tutti) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso il web e le applicazioni software. Le informazioni da comunicare sono relative all’anno 2023.
L’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta telematica nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati esito positivo o esito negativo con la descrizione dello scarto.
Come tutte le trasmissioni telematiche, salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di presentazione telematica sarà resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
Nell’ipotesi che la trasmissione dia esito negativo, si potrà procedere ad effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare. Le comunicazioni di nuovi dati effettuate dopo il termine saranno considerate tardive. Tali comunicazioni, anche se tardive, sono comunque acquisite dal sistema.
Entro il 29 febbraio 2024, invece, l’Agenzia delle Entrate condividerà le informazioni ricevute con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori residenti in Italia (siano essi persone fisiche o persone giuridiche).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN