La Legge di Bilancio 2023 ha ridisegnato la disciplina del regime forfettario, introducendo la nuova soglia di ricavi/compensi a 85mila euro (prima era 65mila euro) e inserendo anche la speciale clausola che prevede che il regime agevolato cessi di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100mila euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023, fa il punto sulle regole di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime forfettario.
Nel caso di fuoriuscita dal regime forfettario nell’anno per sforamento del tetto dei 100mila euro, come va emessa la fattura?
E che effetti ci sono sulle ritenute alla fonte a titolo d’acconto?
Nel caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100mila euro di ricavi/compensi percepiti, va corrisposta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Il regime ordinario va applicato a partire dall’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, prestando particolare attenzione al fatto che ciò che rileva è l’incasso e non la semplice emissione della fattura. A titolo di esempio, se un contribuente forfettario con ricavi/compensi già incassati per 95mila euro emette una fattura di 15 mila euro (incassandone contestualmente il corrispettivo) lo dovrà fare applicando l’IVA al valore dei 15mila euro. Al contrario, se l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’operazione e dovrà essere integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo.
E come ci si deve comportare con riferimento alle ritenute d’acconto irpef di cui al titolo III del Dpr 600/73?
Come noto, i contribuenti forfettari che percepiscono redditi di lavoro autonomo non sono soggetti alla ritenuta d’acconto irpef del 20% sui compensi ricevuti. Tuttavia, nel caso di sforamento del tetto dei 100mila euro, una volta divenuti ordinari in corso d’anno, si trovano imbrigliati nella norma prevista dall’art. 25 del Dpr 600/73 che impone l’assoggettamento dei compensi a ritenuta d’acconto del 20%.
Posto che le ritenute sono operate al momento del pagamento dei compensi, vanno applicate ai professionisti uscenti dal regime forfettario per le prestazioni che comportano il superamento del predetto limite di 100mila euro incassate e per quelle successive, con esclusione dei compensi incassati prima (nessun effetto retroattivo).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN