Il 18 dicembre scadrà il termine per il versamento del saldo IMU 2023. Quest’anno i contribuenti avranno due giorni in più per provvedere al pagamento del tributo in quanto il 16 dicembre cade di sabato.
Come di consuetudine il calcolo del saldo deve essere effettuato utilizzando le aliquote pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno, mentre l’acconto viene calcolato in base alle aliquote deliberate l’anno precedente. Si ricorda che coloro i quali non hanno versato l’acconto 2023 entro il 16 giugno dovranno provvedervi con ravvedimento operoso secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97.
Vediamo qui di seguito le principali novità per il versamento dell’IMU 2023.
Esenzione immobili occupati abusivamente
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2023, una nuova esenzione per gli immobili occupati abusivamente.
Per beneficiare dell’esenzione è necessario che:
- venga presentata l’apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o in alternativa si sia intrapresa un’azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva;
- si comunichi al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Pensionati residenti all’estero
Con il 2023 l’agevolazione d’imposta prevista per i pensionati residenti all’estero si applica nuovamente al 50%, come previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2021.
Si ricorda che tale riduzione di imposta è rivolta ai pensionati di qualsiasi nazionalità non residenti nel territorio dello Stato:
- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia.
L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e non locata o concessa in comodato d’uso.
Solo per l’anno 2022 la Legge di Bilancio aveva previsto che per i pensionati rientranti in tale casistica l’aliquota fosse ridotta al 37,5%.
Unità collabenti
Con la risoluzione n. 4 del 16 novembre 2023 il MEF ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta ai fabbricati collabenti.
Il MEF infatti spiega che:
- i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”;
- i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i Comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.
Alla luce di ciò il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.
ILIA
Dopo Trento e Bolzano, anche il Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, ha usufruito della propria autonomia impositiva istituendo l’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma). Dal 1° gennaio 2023 gli immobili siti in Friuli Venezia Giulia saranno soggetti alla normativa ILIA anziché a quella IMU.
Come indicato nelle disposizioni transitorie la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022, mentre a saldo avverrà il conguaglio che vedrà l’applicazione delle nuove aliquote ILIA.
Denisa Mema – Centro Studi CGN