Come specificato nell’art. 119-ter del DL 34/2020, il bonus barriere architettoniche per gli interventi sostenuti dall’1.1.2022 al 31.12.2025 finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche prevede una detrazione con aliquota al 75%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo; per le delibere in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Il DL 212/2023 con decorrenza 30/12/2023 prevede una riduzione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione e documenti aggiuntivi da presentare.
La novità più importante riguarda quanto stabilito dall’art.3 c.1 e cioè: gli interventi agevolati devono riguardare esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, sono quindi esclusi altri interventi come l’adeguamento dei bagni e degli infissi.
Il rispetto dei requisiti di cui al di cui il DM 236/1989 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Viene inoltre abrogato il c. 3 il quale specificava che la detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per le spese sostenute a partire dal 1/1/2024, per questo intervento, non sarà possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, salvo i lavori su parti comuni condominiali a prevalente destinazione abitativa e salvo gli interventi sulle singole abitazioni principali da parte dei proprietari (o titolari di altro diritto reale) con quoziente familiare inferiore a 15.000 euro. In presenza di disabili, nel nucleo, non ci sono limitazioni legate al reddito.
Le precedenti limitazioni non si applicano qualora, anteriormente alla data 30/12/2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e/o per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Le spese agevolabili sono quindi quelle volte alla realizzazione di interventi:
- direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (sono quindi esclusi gli interventi su fabbricati di nuova costruzione, mentre devono ritenersi ammesse tutte le tipologie di interventi di natura manutentiva così come quelli di restauro risanamento o di ristrutturazione);
- di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, (per) le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
- La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione di eventuali sanitari (interpello 461/2022).
Per essere agevolati gli interventi devono rispettare i REQUISITI TECNICI di cui al DM 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Il rispetto di questi requisiti per l’accesso al bonus barriere architettoniche deve essere supportato da idonea documentazione.
Si consiglia di acquisire una specifica certificazione da parte di un tecnico abilitato: in particolare si ritengono utili le attestazioni rilasciate dalle ditte fornitrici di conformità dei prodotti installati al DM 236/1989 unitamente ad una relazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il fatto che l’intervento eseguito abbia permesso l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche preesistenti.
La detrazione spetta anche se l’intervento volto all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili o ultrasessantacinquenni nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. Quindi è il tipo d’intervento a far fede, non sono richiesti requisiti personali.
Rita Martin – Centro Studi CGN