Il Decreto Adempimenti, denominato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, esonera dall’obbligo di rilascio della certificazione unica i compensi erogati ai contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio e del regime forfettario.
La novella è inserita all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 che dopo il comma 6 sexies prevede il seguente: «6 -septies . A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6 -ter , 6 -quater e 6 -quinquies .».
L’alleggerimento, previsto ex art. 3 del D.Lgs. gennaio 2024 n. 1, trova le sue ragioni indicate direttamente nella relazione illustrativa al decreto dove si evince che i soggetti esonerati sono gli stessi obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico. Tale modalità consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare agevolmente i relativi dati presenti all’interno del sistema di interscambio con il modello di dichiarazione dei redditi.
Il periodo d’imposta 2023 sarà l’ultimo anno in cui i sostituti di imposta dovranno rilasciare le certificazioni uniche ai contribuenti minimi e forfettari, in considerazione del fatto che per i soggetti forfettari e in regime agevolato non si prevedeva un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. L’ultima elaborazione delle CU dovrà essere effettuata entro 31 ottobre 2024 considerando che la scadenza del 16 marzo riguarda le certificazioni contenenti esclusivamente redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
In concreto, l’esonero troverà applicazione a partire dalle CU/2025 riferibili ai compensi erogati nell’anno 2024.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN