Il c.d. decreto “Anticipi” (DL 18.10.2023 n. 145) convertito nella L. n. 191 del 15.12.2023 contiene il nuovo art. 13 ter, che introduce nuovi obblighi con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017 nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
In particolare, per le strutture indicate viene disciplinato il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) che dovrà essere assegnato dal Ministero del Turismo tramite una procedura automatizzata contenente:
- istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
- nel caso di locazioni brevi e turistiche svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Una volta assegnato, il CIN deve essere obbligatoriamente:
- esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Nel caso in cui il soggetto obbligato sia già in possesso del CIN per via del rispetto di normative di carattere regionale, l’ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) dovrà procedere, fermo restando l’attestazione dei dati catastali nonché il rispetto dei requisiti di sicurezza, all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati.
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le:
- unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve;
- strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.
E’ anche il caso di evidenziare che la mancanza del CIN configura elemento di preferenza per l’assoggettamento ai controlli antievasione a cura l’Agenzia delle Entrate d’intesa con la Guardia di Finanza.
La mancanza del CIN espone il titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o paralberghiera), nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa priva di CIN, alla sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.
Le disposizioni in esame troveranno piena applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN