La legge di bilancio 2024 introducendo il divieto specifico di compensazione in presenza di carichi di ruoli scaduti per importi superiori a euro 100.000; la compensazione non è ammessa nemmeno per eventuali somme in eccedenza.
La L. 213/2023, ex art. 1 comma 94 lett. b), modifica infatti l’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito in L. 4.8.2006 n. 248 introducendo il nuovo comma 49-quinquies ponendo il suddetto divieto.
Si riporta la norma in commento: “In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.
Il divieto di compensazione opera in maniera rigorosa quando sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, nel senso che la compensazione non è consentita neanche per la parte in eccedenza: se sono presenti carichi di ruolo pari a 120.000,00 euro e il contribuente dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, per come si esprime la norma, non è sostenibile l’ipotesi che si possa compensare 50.000,00 euro.
Gli aspetti salienti della nuova normativa sono i seguenti:
- Il divieto di compensazione opera a decorrere dall’1.7.2024;
- Il divieto si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti);
- Il divieto si applica alle compensazioni “orizzontali” (o “esterne”), riguardanti crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) che avvengono nel modello F24. Salvo diversa interpretazione, il divieto si estende anche alle compensazioni di crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI. La norma non riguarda, invece, le compensazioni “verticali” (o “interne”);
- Ai fini del divieto, rilevano i ruoli e gli accertamenti esecutivi a condizione che ci sia stato l’affidamento all’Agente della Riscossione. Non inibiscono, quindi, la compensazione i debiti fiscali, ancorché relativi a imposte erariali, non ancora iscritti a ruolo come le comunicazioni bonarie oppure gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta o gli accertamenti non esecutivi;
- Il divieto opera a condizione che sussistano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiori a euro centomila. Rientrano tra gli “accessori” del debito d’imposta iscritto a ruolo le sanzioni, gli interessi, gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutivi;
- La sentenza favorevole della Corte tributaria, anche se impugnata o comunque non definitiva, posto che è immediatamente esecutiva, inibisce il divieto di compensazione.
- Il divieto di compensazione, invece, sussiste quando viene presentato il ricorso e le somme superiori a euro 100.000 risultano iscritte a ruolo e affidate in riscossione (salvo la sospensiva giudiziale oppure amministrativa);
- l’accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo, anche se seguito dal pagamento della prima rata, non esclude l’operatività divieto di compensazione. Solo il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo e accessori riducendo il debito complessivo sotto la soglia di 100.00,00 euro e far venir meno il “blocco” delle compensazioni
- Avvalersi della compensazione sussistendone il divieto comporta la sanzione nella misura del 30% ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/1997. Non è invece chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato
- si prevedono controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate che può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni
Il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo e accessori finalizzato a ridurre il debito complessivo sotto la soglia di 100.00,00 euro comporta il venir meno del divieto di compensazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN