L’esonero parziale dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti è applicabile anche per l’anno 2024.
Questo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024, le cui disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed hanno interessato numerosi ambiti dell’area giuslavoristica.
La misura, introdotta inizialmente nel 2022, dapprima con una riduzione pari allo 0,80%, innalzata poi al 2% per il periodo luglio – dicembre 2022, ha subito un ulteriore incremento nel 2023.
La Legge n. 213/2023 ha ripreso quanto già previsto per il 2023, apportando, tuttavia, una modifica in “senso peggiorativo”. Diversamente da quanto previsto sino al 31/12/2023, infatti, la riduzione non è applicabile alla tredicesima mensilità. Inoltre, come già stabilito per le precedenti annualità, il beneficio non si applica alle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive riconosciute dalla contrattazione collettiva (quattordicesima).
La disposizione prevede espressamente che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, l’esonero a carico dei lavoratori è riconosciuto:
- nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra 1.924 e 2.692 euro;
- nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui risultano occupati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Risultano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’esonero contributi i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori di società, iscritti alla Gestione Separata INPS.
Si ritengono, infine, applicabili i principi già chiariti con precedenti interventi dell’INPS (cfr. Circolare 43/2022) per effetto dei quali l’esonero in trattazione non è subordinato:
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, non assumendo l’agevolazione natura di incentivo all’assunzione;
- al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro, sostanziandosi il beneficio in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro;
- alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Fasce di imponibile previdenziale | Esonero contributi gennaio – giugno 2022 |
Esonero contributi luglio – dicembre 2022 |
Esonero contributi gennaio – giugno 2023 |
Esonero contributi luglio – dicembre 2023 |
Esonero contributi 2024 |
Sino a € 1.923 mensili | 0,80% | 2% | 3% | 7% | 7% |
Tra € 1.923 e € 2.692 mensili | 0,80% | 2% | 2% | 6% | 6% |
Mensilità aggiuntive
13^ e 14^ |
0,80%
solo su 13^ |
2%
solo su 13^ |
2 o 3% solo su 13^ a seconda della retribuzione imponibile | 6 o 7% solo su 13^ a seconda della retribuzione imponibile | NESSUN ESONERO |
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato