Esperti contabili legittimati al deposito dei bilanci

Il cd Decreto Anticipi convertito in legge prevede un’importante novità riguardante i soggetti abilitati al deposito dei bilanci d’esercizio nonché alle pratiche di cessione quote di SRL.

Risulta, infatti modificato l’art. 31 co. 2-quater e 2-quinquies della L. 340/2000 nel senso che:

  • il riferimento agli iscritti “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”,
  • è sostituito dal riferimento agli iscritti “nelle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

La variazione normativa in esame comporta anche per gli esperti contabili, iscritti nella Sezione B dell’albo, se muniti di firma digitale e incaricati dal legale rappresentante della società, la possibilità:

  • Di procedere in ragione dell’art. 31 co. 2-quater della L. 340/2000 al deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci unitamente agli altri documenti a corredo di cui all’art. 2435 c.c. (la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione dell’organo di controllo, il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio);
  • Di iscrivere nel Registro delle imprese gli altri atti societari per i quali la legge non preveda espressamente l’intervento di un notaio (art. 31 co. 2-quinquies della L. 340/2000).

I professionisti in considerazione, ove abbiano provveduto al deposito del bilancio e degli altri documenti ad esso correlati, possono altresì attestarne la conformità agli originali depositati presso la società (art. 31 co. 2-quinquies della L. 340/2000).

In precedenza, le attività sopra descritte erano riservate ai soli iscritti nella Sezione A dell’albo per via del rimando all’art. 78 comma 1 del DLgs. 139/2005 che si rifaceva “agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” che si intendevano riferiti agli iscritti nella sezione A.

Si ritiene che la modifica in commento abbia rilievo anche rispetto alle pratiche di cessione quote di SRL legittimando gli stessi soggetti al deposito, presso il Registro delle imprese, degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di SRL.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN