Fatturazione elettronica per medici e operatori sanitari: esonero rinnovato per il 2024

Anche per il 2024 il Decreto Milleproroghe (DL n. 215/2023) ha prorogato il divieto di fatturazione elettronica per medici e operatori sanitari.

Come noto, in ambito sanitario, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare appunto al Sistema TS (ai sensi dell’art. 10-bis del DL n. 119/2018);
  • i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (ai sensi dell’art. 9-bis del DL n. 135/2018)

L’operatività di tale divieto è stata estesa a tutto il 2024 ad opera del Decreto Milleproroghe (DL n. 215/2023) entrato in vigore il 31 dicembre 2023, il quale ha stabilito che le prestazioni di cui sopra siano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica sino al 31 dicembre 2024.

L’esclusione è valida anche nel caso in cui medici e operatori sanitari emettano fatture nei confronti di persone giuridiche?

Assolutamente no, l’articolo 10-bis del DL n.119/2018 ha definito chiaramente l’ambito soggettivo del divieto di fatturazione elettronica, sono esclusi soltanto i soggetti che effettuano prestazioni nei confronti delle persone fisiche. Le operazioni B2B vanno fatturate elettronicamente con invio telematico allo SDI.

Nel caso emettano una fattura mista, deve essere cartacea o elettronica?

In caso di emissione di un’unica fattura sia per prestazioni sanitarie che di altro genere occorre distinguere due ipotesi:

  1. se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
  2. se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
  • i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

I entrambi i casi l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SDI. In qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell’art. 21 del Decreto IVA.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN