L’inizio del nuovo anno ha segnato l’entrata in vigore del nuovo principio contabile OIC 34, che si applica alle società che redigono il bilancio degli esercizi che iniziano dal 01.01.2024 e successivi in base alle disposizioni del Codice Civile, ed ha come scopo quello di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Ambito di applicazione del principio contabile OIC 34
Il principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni civilistiche, appositamente richiamate nel capitolo “I ricavi nella legislazione civilistica“, ed è esteso anche alle vendite di beni e prestazioni di servizi classificate nella voce A5 – Altri ricavi.
Ancora, il principio contabile OIC 34 non tratta né dei ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione – che seguono le disposizioni dell’OIC 23 – né di quelli derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita (cioè l’obiettivo di conseguire un ricavo).
Per le società cd. di minori dimensioni, che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435bis del C.C.) e per le micro-imprese (art. 2435ter del C.C.), sono previste diverse deroghe nell’applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo principio contabile. Sostanzialmente si tratta di semplificazioni nell’ottica della riduzione al minimo degli oneri amministrativi per le imprese.
Si nota però che nel caso in cui le predette imprese minori dovessero stipulare contratti “complessi” di importo significativo, dovranno procedere all’identificazione delle singole unità di contabilizzazione.
Ciò perché nei casi di contratti complessi (che prevedono cioè più unità elementari di contabilizzazione), la separazione delle unità di contabilizzazione assume un ruolo dirimente ai fini della correttezza e della trasparenza del bilancio, perché consente di contabilizzare i margini delle diverse prestazioni negli esercizi in cui queste sono effettuate.
Non è necessario procedere alla separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione:
- se le prestazioni previste dal contratto di vendita, ricadono nello stesso esercizio sociale;
- se gli effetti della segmentazione del contratto siano irrilevanti;
- se i singoli beni o servizi possono essere utilizzati solo in combinazione gli uni con gli altri;
- se il contratto riguarda prestazioni che non rientrano nelle attività caratteristiche della società (per es. in occasione di operazioni e concorsi a premi).
Determinare le unità elementari di contabilizzazione significa individuare all’intero di un contratto i singoli beni, servizi o altre prestazioni rivolte al cliente, dai quali possono scaturire più diritti ed obbligazioni da contabilizzare separatamente.
Per esempio, in presenza di un contratto che preveda la vendita di un bene e la prestazione di un servizio:
– alcune società includono il servizio nel prezzo del bene e quindi rilevano un unico ricavo,
– altre società specificano il prezzo di ciascun bene e servizio, e quindi rilevano i ricavi separatamente.
Con il nuovo principio contabile OIC 34, entrambe le impostazioni contrattuali saranno contabilizzate nello stesso modo perché il ricavo relativo a:
– la vendita del bene, sarà rilevato all’atto del trasferimento del bene;
– la prestazione di servizi, sarà rilevato all’atto della sua effettuazione.
Grazie alla Discussion paper pubblicata dall’OIC nel 2019 e la bozza pubblicata in consultazione nel 2021, il nuovo principio contabile OIC 34 affronta compiutamente numerose situazioni di ordinaria operatività aziendale, finora non trattate.
Dal punto di vista operativo molto interessanti sono le parti del documento che trattano:
- della rilevazione dei ricavi per la vendita di beni e per le prestazioni di servizi, in diverse ipotesi contrattuali;
- delle informazioni da fornire in nota integrativa al bilancio;
- le casistiche trattate nell’Appendice-A “GUIDA APPLICATIVA”;
- ESEMPI ILLUSTRATIVI del nuovo principio contabile.
E adesso non resta che mettersi all’opera per studiare e approfondire il nuovo principio contabile sui ricavi, indispensabile per fornire sin da subito, la migliore consulenza possibile ai clienti imprenditori.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN
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