Come ogni anno la Legge di Bilancio introduce molteplici novità anche in materia di lavoro.
Per l’anno 2024, tra le diverse misure introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, spiccano, in particolare, la conferma della riduzione della quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, l’innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit, la detassazione dei premi di risultato e un nuovo sistema di compensazione dei crediti.
Sintetizziamo di seguito le principali disposizioni attinenti al mondo del lavoro contenute nella Legge di Bilancio.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Anche per il 2024, è riconosciuto l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente. L’esonero è riconosciuto in misura pari:
- al 6% qualora la retribuzione imponibile mensile sia compresa tra 1.924 € e 2.692 €, al netto del rateo di tredicesima;
- al 7% qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo pari a 1.923 €, al netto del rateo di tredicesima.
Diversamente da quanto previsto per gli anni 2022 e 2023, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero non si applica alla tredicesima mensilità e alle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive (quattordicesima). Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Fringe benefit e welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione contributiva e fiscale applicabile ai fringe benefit è innalzato a 1.000 € per ciascun lavoratore.
Per il 2024, rientrano nell’elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto prima casa, gli interessi sul mutuo prima casa.
Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, la legge di bilancio prevede che il limite di esenzione aumenti a 2.000 € per il periodo d’imposta 2024. L’innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 € risulta applicabile qualora il lavoratore dichiari di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.
Si ricorda che il figlio è considerato a carico se, nel periodo d’imposta di riferimento, percepisce un reddito inferiore a 4.000 € se di età inferiore a 24 anni, ovvero a 2.840,51€ per i figli con età superiore a 24 anni.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
Detassazione dei premi di risultato
Viene confermata dalla legge di bilancio, anche per l’anno 2024, la tassazione dei premi di risultato sino a 3.000 € con aliquota del 5% (e non del 10%), applicabile ai lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000 €.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiero
Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
La misura spetta per i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 €.
Il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023 e compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione della misura mediante modello F24.
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico
Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzie delle Entrate e Inps realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Effettuano, inoltre, attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’Agenzia delle Entrate mette poi a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
Misure di razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:
• dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dell’Uniemens da cui emerge il credito o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
• dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
• dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
Inoltre, la compensazione dei crediti Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
Misure in materia di congedi parentali
L’indennità prevista per la fruizione del congedo parentale è innalzata:
- all’80% della retribuzione per un solo mese, fruibile in via alternativa dai genitori fino al sesto anno di vita del figlio (come previsto per il 2023);
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, fruibile in via alternativa dai genitori fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
L’ulteriore mese indennizzabile al 60%, limitatamente all’anno 2024, è indennizzato all’80%.
La misura contenuta nella Legge di Bilancio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 €, riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per l’anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Agevolazione assunzione donne vittime di violenza
Ai datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 € annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La misura spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato e 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato