La cessione di fabbricati che sono stati oggetto di interventi Superbonus 110% genera plusvalenza da dichiarare tra i redditi diversi se i lavori si sono conclusi da non più di dieci anni.
Con la Legge di bilancio 2024 – Legge 213/2023 – è stato disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi Superbonus 110% e che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
Ne consegue, quindi, che la cessione degli immobili sopra citati, se effettuata nei successivi dieci anni dalla fine dei lavori è soggetta a imposta sul reddito.
Immobili esclusi
Sono esclusi da tale imposizione:
- gli immobili acquisiti per successione
- gli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o da un suo familiare per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione, ovvero per la maggior parte del periodo se tra acquisto e cessione siano decorsi meno dei dieci anni stabiliti.
Determinazione della plusvalenza
La plusvalenza per la cessione è data dalla differenza tra il valore realizzato dalla cessione e il costo di acquisto, al quale vanno aggiunti i costi inerenti.
In riguardo ai costi inerenti, all’art.68 c.1 del Tuir, così come modificato dalla Legge 213/2023, si stabilisce che:
- in caso di conclusione degli interventi Superbonus 110% da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si deve tener conto delle spese relative a tali interventi se si sia usufruito della cessione del credito o dello sconto in fattura
- in caso di conclusione degli interventi Superbonus 110% da più di cinque anni, ma entro i dieci all’atto della cessione, si deve tener conto del 50% delle spese oggetto del 110% che sono state oggetto di cessione del credito o dello sconto in fattura
Per gli stessi immobili, acquistati costruiti da oltre cinque anni alla data della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione viene rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo.
Imposta sostitutiva
Per tali plusvalenze è ammessa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% come stabilito dalla Legge 296/2005 art.1 c.496.
Rita Martin – Centro Studi CGN