È arrivata l’ufficialità della proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) devono adeguare lo statuto alle disposizioni previste dal D.Lgs 36/2021.
A sancirlo è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, della Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145 del 17 ottobre 2023.
In buona sostanza, per quanto riguarda l’obbligo di modifica degli statuti di ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I del D.Lgs 36/2021, viene fatto slittare al 30 giugno 2024 il termine precedentemente fissato alla data del 31 dicembre 2023 dall’articolo 7 comma 1 quater.
Il differimento dal 31 dicembre 2023 alla data del 30 giugno 2024 riguarda anche la relativa esenzione da imposta di registro prevista all’articolo 12 comma 2-bis dello stesso D. Lgs 36/2021.
Viene previsto anche il differimento dal 31 dicembre 2023 al 30 gennaio 2024 della scadenza relativa per le comunicazioni al centro per l’impiego e/o al RAS, relativamente alle prestazioni dei direttori di gara di cui al comma 6-ter dell’articolo 28 del D. Lgs 36/2021, rese nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che la recente riforma dello sport ha introdotto alcune significative modifiche agli statuti, che se disattese comporteranno per gli enti la cancellazione dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD).
Quali sono le modifiche da adottare e chi è tenuto ad adeguarsi? Le novità in sintesi
L’obbligo di modifica degli statuti entro il 30 giugno 2024 (art. 1, D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120) coinvolge tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) attualmente registrate nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD).
Le ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro tale data (salvo ulteriori proroghe) dovranno adattare i loro statuti alle disposizioni del Dlgs 36/2021.
In caso contrario, i soggetti inadempienti verranno cancellati d’ufficio, perdendo quindi lo status e i benefici correlati.
Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportive nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati.
La novità in materia di adeguamento statuti riguarda anche gli enti di nuova costituzione che dovranno costituirsi con uno statuto conforme alle nuove regole. In caso contrario, ai nuovi enti non in regola sarà negata l’iscrizione al Registro.
Ecco in sintesi le richieste di modifica e di adeguamento più rilevanti che riguardano gli statuti delle ASD e delle SSD.
E’ ora obbligatorio includere nell’oggetto sociale l’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli aspetti formativi, didattici, preparatori e di assistenza.
Con riguardo alle attività secondarie il decreto legislativo 36/2021 consente le attività secondarie rispetto a quelle principali, ma sempre in conformità a criteri e limiti specifici da definire.
Nel settore sportivo è ora imposto un vincolo legale sullo svolgimento di attività diverse commerciali, con la conseguente cancellazione dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in caso di mancato rispetto per due anni consecutivi.
In riferimento alla devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto a fini sportivi, così come previsto dalla legge 289/2002.
Altre modifiche riguardano il divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire la medesima carica in altre ASD/SSD nell’ambito della medesima Federazione sportiva o EPS. Le nuove norme estendono tale divieto a qualsiasi carica.
Le modifiche riguardano anche le modalità di scioglimento dell’associazione, l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi, le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza di diritti di tutti gli associati, l’assenza di fini di lucro e l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente (la norma di riferimento è l’articolo 7, comma 2, lettera b, del D.Lgs 36 del 28 febbraio 2021).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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