La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di rettificare i valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’art 92 Tuir relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
La regolarizzazione del magazzino è un istituto giuridico già noto agli addetti ai lavori in quanto si sovrappone al precedente stabilito nella legge finanziaria per il 2000.
I primi commentatori ritengono di poter contare sui documenti di prassi allora prodotti, in particolare i chiarimenti contenuti nella Circolare Ministeriale n. 115 del 1° giugno 2000 nonché la circolare Assonime n. 39 del 24 maggio 2000.
Chi può aderire alla regolarizzazione del magazzino?
- gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (cd OIC adopter), con esclusione dei soggetti imprenditoriali in contabilità semplificata,
- con riferimento al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”)
Per le imprese in contabilità semplificata, l’esclusione si giustifica col fatto che le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d’impresa in quanto, in ossequio al principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.
L’operazione di regolarizzazione del magazzino può assumere due diverse configurazioni:
- in riduzione tramite l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- in aumento tramite l’iscrizione di esistenze iniziali non contemplate precedentemente.
[Si rinvia ai riferimenti normativi all’art. 1, commi 73-85, L. n. 213/2023 e all’art. 7 commi 9-14, L. 488/2000]
PRIMO CASO – Eliminazione di esistenze iniziali
In tal caso si rende necessario provvedere al versamento:
- dell’IVA che si determina applicando l’aliquota media relativa all’anno 2023 moltiplicandola per il valore eliminato nonché per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività che sarà determinato da un successivo decreto. L’aliquota media IVA si determina rapportando l’IVA, relativa alle operazioni imponibili diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili al volume di affari.
- Rispetto all’imposta sostitutiva, si applica l’aliquota 18% sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e lo stesso valore eliminato.
SECONDO CASO – Iscrizione di esistenze iniziali
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.
E’ il caso di tener presente che:
- l’imposta sostitutiva è indeducibile;
- in maniera analoga alla volta precedente, salvo interpretazione differente, l’IVA versata è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.
- si procederà all’adeguamento direttamente in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (cioè, nei modelli REDDITI e IRAP 2024).
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Quali effetti comporta la regolarizzazione?
- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
- i valori risultanti dall’adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023;
- i valori risultanti dall’adeguamento, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti;
- la regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 01.01.2024.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN