Per residenza fiscale si intende il luogo dove la persona fisica ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale per almeno 183 giorni in un anno (184 negli anni bisestili).
Ma cosa cambia dal 1 gennaio 2024? E per le persone giuridiche?
Persone fisiche
Dal 1 gennaio 2024 cambia il concetto di residenza fiscale, così come previsto dal D.Lgs. 209/2023 che ha modificato la definizione di cui all’art. 2 del Tuir. Sono aggiornamenti importanti che di seguito vediamo nel dettaglio.
Il nuovo art.2 del Tuir prevede che Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Ciò significa che per le persone fisiche il citato Decreto dispone che, dal 1 gennaio 2024, si debba tener conto, ai fini della loro residenza fiscale:
- ai fini delle imposte sui redditi sono ritenuti residenti i soggetti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche considerando le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato oppure che sono ivi presenti
- per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in modo principale, i rapporti personali e familiari della persona
- tranne il caso della prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Ciò sta a significare che per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio affermando che il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato, fermo restando il criterio civilistico della residenza.
Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.
Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.
Persone giuridiche
Per quanto riguarda la residenza di società ed enti, il Decreto sopra citato riformula il c. 3 dell’art. 73 del Tuir, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale e al criterio della sede dell’amministrazione.
La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri:
- il criterio della sede legale, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della sede di direzione effettiva e quello della gestione ordinaria in via principale, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
All’art.3 lett.c) de D.Lgs. si specifica che tale riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:
- la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni,
- il coordinamento con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento all’art. 162, c. 2, lett. f-bis) del Tuir.
Rita Martin – Centro Studi CGN