Congedo parentale: le novità 2024 per i lavoratori dipendenti

Tra le molteplici novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, una delle principali riguarda la disciplina del congedo parentale.
In particolare, il Legislatore ha disposto l’innalzamento dell’indennità spettante per il congedo parentale all’80% per la durata massima di un ulteriore mese sino al sesto anno di vita del bambino.

N.B. la misura è applicabile limitatamente all’anno 2024 e per i genitori che hanno terminato la fruizione del congedo di maternità o paternità obbligatorio in data successiva al 31 dicembre 2023. Per gli anni successivi l’indennità sarà pari al 60% della retribuzione.

Il quadro normativo relativo all’indennità spettante al lavoratore in caso di fruizione del congedo parentale risulta pertanto il seguente:

  • alla lavoratrice madre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione (per gli anni successivi al 2024 un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%);
  • al lavoratore padre spetta un periodo di 3 mesi al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione (per gli anni successivi al 2024 un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%);
  • un ulteriore periodo di 3 mesi può essere riconosciuto in via alternativa alla madre o al padre e sarà indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il genitore solo ha diritto ad un periodo di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione pari a 9 mesi fino ai 12 anni di età o 12 anni dall’ingresso in famiglia del figlio in caso di adozione o affidamento. La condizione di genitore solo si ha nei casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

La normativa, in questo caso, non specifica se la misura di due mesi indennizzati all’80% (per gli anni successivi al 2024 un mese all’80% e un mese al 60% della retribuzione) spetta anche al genitore solo.

Si ritiene, tuttavia, che la disposizione, essendo rivolta in alternativa al padre o alla madre, risulti applicabile anche al genitore solo purché presenti i requisiti richiesti dalla normativa (termine della fruizione del congedo di paternità o maternità obbligatorio in data successiva al 31 dicembre 2023 e fruizione del congedo parentale entro il sesto anno di vita del bambino).

Sul punto si attendono, in ogni caso, i chiarimenti da parte degli istituti competenti, per una corretta applicazione della misura.

Resta, invece, fermo il periodo massimo di congedo parentale fruibile da ciascun genitore.

Nel dettaglio, alla lavoratrice madre spetta un periodo di congedo della durata massima di 6 mesi sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio ovvero sino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il lavoratore padre, sempre entro il compimento dei 12 anni d’età del figlio, può usufruire di un periodo di 6 mesi di congedo parentale.
N.B. Il lavoratore padre può godere di un mese aggiuntivo di congedo, per un totale di 7 mesi, qualora si astenga per un periodo intero o frazionato pari ad almeno 3 mesi.

Il genitore solo ha diritto ad un periodo di congedo pari a 11 mesi.

È necessario tenere presente che i limiti individuali di durata previsti dalla normativa devono essere coordinati con la durata massima di congedo fruibile dai genitori in combinata tra loro.
Infatti, il Testo unico delle disposizioni previste a tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (D.Lgs. n. 151/2001) prevede una durata massima fruibile tra madre e padre pari a 10 mesi (elevati a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi).

Riassumendo:

Per i congedi parentali di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 151/2001, la misura dell’80% dell’indennità per la durata di un mese a favore alternativamente tra i genitori è così rivisita:

 

•       elevata, in alternativa tra i genitori;

•       per la durata massima complessiva di due mesi;

•       fino al sesto anno di vita del bambino;

•       alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;

•       alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Attenzione: la misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

 

DURATA INDENNIZZO
1 mese All’80%
1 mese All’60% (all’80% solo per il 2024)
7 mesi Al 30%

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato