Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024 sono stati approvati in via definitiva i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni.
Il modello non presenta novità significative rispetto agli anni precedenti.
Restano confermati i termini di presentazione e le regole di compensazione del saldo IVA a credito, mentre risultano modificati le date utili per il versamento (ex cd. decreto Adempimenti ex art. 9 D. Lgs. 1/2024).
La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 8 comma 1 del DPR 322/98). Con riferimento all’anno 2023, la dichiarazione IVA deve essere presentata:
- a decorrere dal 1° febbraio 2024;
- entro il 28 febbraio 2024 per i contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al IV° trimestre unitamente al quadro VP;
- entro il 30 aprile.
Il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, vale a dire entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato). In seguito al decreto adempimenti, è possibile rateizzare in dieci rate, fino al 16 dicembre, aggiungendo una maggiorazione dello 0,33% secondo il seguente prospetto che tiene conto dei giorni di scadenza (il 16 del mese) che cadono di sabato o domenica, nonché del periodo feriale.
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 16.3.2024 | 0,00% |
2 | 17.4.2024 | 0,33% |
3 | 16.5.2024 | 0,66% |
4 | 17.6.2024 | 0,99% |
5 | 16.7.20234 | 1,32% |
6 | 20.8.2024 | 1,65% |
7 | 16.9.2024 | 1,98% |
8 | 16.10.2024 | 2,31% |
9 | 18.11.2024 | 2,64% |
10 | 16.12.2024 | 2,97% |
In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno (cade di domenica) con versamento a partire dal 1° luglio (ex art. 17 comma 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435). In tal caso, il versamento deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2024 (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%).
Importo in scadenza al 16 marzo + maggiorazione 1,6% | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 1.7.2024 | 0,00% |
2 | 16.7.2024 | 0,17% |
3 | 20.8.2024 | 0,50% |
4 | 16.9.2024 | 0,83% |
5 | 16.10.2024 | 1,16% |
6 | 18.11.2024 | 1,49% |
7 | 16.12.2024 | 1,82 |
E’ previsto un ulteriore differimento al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi (ex art. 17 comma 2 del DPR 435/2001. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2023 scade il 31.7.2024, In tale caso, l’importo da rateizzare in scadenza al 16 marzo deve essere maggiorato del 2,0064% per via del primo differimento dell’1,6% fino al 30.6.2024 a cui si aggiunge l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% da calcolarsi anche sulla maggiorazione dell’1,6%).
Lo scadenziario, tenendo conto dei giorni che cadono di sabato o domenica, è il seguente:
Importo in scadenza il 16 marzo + da rateizzare maggiorato 1,6% + ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla maggiorazione dell’1,6%) |
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Rata | Scadenza | Interessi | |
1 | 31.7.2024 | 0,00% | |
2 | 20.8.2024 | 0,18% | |
3 | 16.9.2024 | 0,51% | |
4 | 16.10.2024 | 0,84% | |
5 | 18.11.2024 | 1,17% | |
6 | 16.12.2024 | 1,50 | |
Il codice tributo per il versamento, nonché per compensare il credito IVA, resta confermato individuando l’anno di riferimento trascorso:
CODICE TRIBUTO | 6099 |
ANNO DI RIFERIMENTO | 2023 |
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN