Mensa universitaria: IVA al 4%

L’Agenzia delle Entrate, tramite risposta ad interpello n. 19 del 26 gennaio 2024, ha fornito un importante chiarimento circa l’aliquota IVA applicabile nelle mense universitarie. Per i servizi di mensa l’aliquota applicabile è del 4%, per i servizi di bar-tavola fredda è del 10%.

Il caso esaminato riguarda una società che opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande che, essendosi aggiudicata l’affidamento del servizio di bar-tavola fredda all’interno dell’università e potendo – in base alle disposizioni contrattuali – integrare l’offerta con un servizio di somministrazione di piatti caldi rivolto anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato, chiedeva un chiarimento circa l’aliquota IVA applicabile a tale servizio. La società istante ritiene di poter applicare all’intera somministrazione di alimenti e bevande l’IVA agevolata al 4%, ad eccezione delle somministrazioni erogate tramite i buoni pasto che scontano l’imposta al 10%.

Le Entrate specificano che l’IVA al 4% è riconosciuta alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni” sulla base del n. 37) della Tabella A, parte II del Dpr 633/72. Beneficio con chiarezza esteso anche alle mense universitarie dalla Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 che le aveva assimilate alle mense scolastiche.

Nel caso in esame, il gestore offre servizi di mensa universitaria (somministrazione di piatti caldi rivolta a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario) e servizi di bar-tavola fredda. Per i primi, come sopra specificato, l’aliquota IVA applicabile è del 4%, per il bar-tavola fredda l’aliquota è del 10%, sulla base del n. 121) della Tabella A, parte III del Dpr 633/72.

Servizi di somministrazione alimenti e bevande

(bar-tavola fredda)

Iva al 10%

(N. 121 – della Tabella A, parte III del Dpr 633/72)

Servizi di somministrazione alimenti e bevande

(mensa universitaria – piatti caldi)

Iva al 4%

(N. 37 – della Tabella A, parte II del Dpr 633/72)

 

Ma attenzione, l’IVA agevolata non riguarda l’intero servizio di mensa, ci sono due casi di esclusione che l’Agenzia evidenzia nella risposta all’interpello.

Se l’utente effettua il pagamento con il buono pasto rilasciato al personale non docente, si applica l’aliquota al 10% nell’ambito del rapporto tra l’istante e la società emittente i buoni pasto. Così come chiarito dalla risposta ad interpello n. 231 del 2022 che ha affermato che “l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore. In tale evenienza, l’imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto”.

Così come le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge, sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II del Dpr 633/72.

Servizi di somministrazione alimenti e bevande

(mensa universitaria – piatti caldi)

Pagamento con buono pasto rilasciato al personale non docente

Iva al 10%

Servizi di somministrazione alimenti e bevande

(mensa universitaria – piatti caldi)

Prestazioni rese a soggetti diversi dagli utenti muniti di badge

Iva al 10%

 

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN