E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2024 il DM 7 dicembre 2023 n. 1577 a cura del Ministero dell’Università e della ricerca con le indicazioni per individuare l’importo massimo detraibile dall’IRPEF lorda delle spese per l’istruzione universitaria relative al periodo d’imposta 2023 (modello 730/2024 oppure Redditi PF/2024).
Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali (ex art. 15 comma 1 lett. e) del TUIR) sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare. Per l’anno d’imposta 2023, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati:
Area disciplinare corsi di istruzione | Nord | Centro | Sud e Isole |
Medica | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
Sanitaria | 3.900 | 2.900 | 2.700 |
Scientifico – Tecnologica | 3.700 | 2.900 | 2.600 |
Umanistico sociale | 3.200 | 2.800 | 2.500 |
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di 1° e 2° livello | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
Per le prove di ammissioni presso le università non statali, occorre attenersi alle seguenti regole:
- In caso di iscrizione a più prove di ammissione occorrerà includere le spese sostenute (compresa l’imposta di bollo) per i test di ammissione, nel limite proprio del corso al quale lo studente si iscriverà.
- Nel caso, invece, in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione senza iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
In maniera analoga a quanto avviene per i corsi di laurea presso università statali, e come per gli anni scorsi, sono detraibili concorrendo al raggiungimento del cumulo previsto anche per le seguenti spese:
- tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea/diploma;
- tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3 L. 549/1995);
- contributi pagati per la frequenza dei corsi.
Per le spese di frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
È possibile usufruire di una detrazione del 19 percento anche per l’affitto pagato per i figli a carico che frequentano l’università fuori sede e all’estero, nel limite totale di 2.633 euro. sussistendone le condizioni previste. La legge n.217 del 15 dicembre 2011, adeguandosi alla normativa europea, consente l’agevolazione agli studenti che studiano in uno degli Stati UE o che aderiscono allo spazio economico europeo (per esempio; è possibile detrarre le spese per l’alloggio a Berlino, ma non le spese sostenute a Londra o New York).
La detrazione non spetta, analogamente a quanto si prevede per la frequenza dei corsi di laurea statali, per le spese relative all’acquisto di libri scolastici e materiale di cancelleria necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Per le spese di istruzione sostenute per le università statali e non, è necessario conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023, anche se, per le università non statali, la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN