Il decreto adempimenti introduce importanti novità per i contribuenti che omettono di compilare il quadro RU del modello redditi. Dal 2024 non rischieranno più di perdere i benefici relativi a crediti d’imposta nel caso in cui, erroneamente, dimentichino di indicarli in dichiarazione.
Come noto, il quadro RU del modello redditi deve essere compilato dai soggetti che fruiscono di crediti d’imposta concessi per agevolazione alle imprese. Per poter usare tali crediti in compensazione è obbligo indicarli nel quadro RU del modello relativo al periodo d’imposta in cui il credito è sorto, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi nel quale il credito viene utilizzato, fino al suo esaurimento.
Negli anni si sono verificati casi di incomplete o omesse compilazioni del quadro RU, circostanza che in linea generale porterebbe il contribuente alla perdita del beneficio fiscale.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello del 9 giugno 2021 n. 396, aveva chiarito che “la mancata indicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello redditi relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato non ostacola la spettanza del credito stesso”. Aprendo la possibilità al contribuente di correggere il tiro presentando una dichiarazione integrativa recante l’indicazione del credito d’imposta, in modo da regolarizzare le compensazioni eseguite.
Purtroppo la posizione dell’Amministrazione Finanziaria non è stata sposata dalla giurisprudenza di Cassazione, visto che con la sentenza n. 34266/2021 ha affermato che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo del credito d’imposta per R&S comporta la decadenza dal beneficio e che tale decadenza non può essere sanata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Un contrasto di visione che, in assenza di una norma chiara, ha creato parecchie perplessità e aumentato il volume del contenzioso tributario.
L’art. 13 del decreto adempimenti arriva al momento opportuno. Prevede infatti che “la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio”.
Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis resta ferma la disciplina attualmente vigente, ai sensi della quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ne impedisce la fruizione.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN