Parametri dimensionali del bilancio d’esercizio: nuovi criteri UE

Il bilancio d’esercizio viene redatto dagli amministratori della società alla chiusura di ogni esercizio sociale ed è composto da una serie di documenti che le imprese devono redigere allo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della gestione sociale. Il documento contabile può assumere diverse forme: accanto al bilancio in forma ordinaria riservato alle società di medie o grandi dimensioni, sussistono forme semplificate di bilancio con minori oneri informativi disciplinate agli artt. 2435 bis (redazione del bilancio in forma abbreviata) e 2435 ter (bilancio delle microimprese) riservato alle società di piccole dimensioni che vanno redatti in ragione dei seguenti parametri dimensionali:

LIMITI
DIMENSIONALI
MICROIMPRESE
(Art. 2435-ter C.C.)

FORMA ABBREVIATA
(Art. 2435-bis C.C.)
FORMA ORDINARIA

 

NO TITOLI NEGOZIATI
IN MERCATI REGOLAMENTATI
TOTALE ATTIVO ≤ € 175.000 ≤ € 4.400.000 > € 4.400.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI ≤ € 350.000 ≤ € 8.800.000 > € 8.800.000
DIPENDENTI IN MEDIA ESERCIZIO ≤ 5 unità ≤ 50 unità > 50 unità

 

La redazione del bilancio in forma abbreviata o l’applicazione delle semplificazioni previste per le micro imprese osserva le seguenti indicazioni in relazione alle modalità di computo dei limiti dimensionali:

  • Il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale si determina sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo da considerare al netto dei fondi rettificativi;
  • I ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono all’importo della voce A.1 del Conto economico che viene assunto al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;
  • Il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio in termini di ULA considerando:
    • per intero i dipendenti a tempo pieno;
    • in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno in caso di tempo parziale;
    • comprendendo anche i lavoratori c.d. “etero-organizzati” dall’imprenditore, in quanto sono destinatari della medesima disciplina applicabile ai lavoratori subordinati

Nel caso di società neo costituite, con una durata del primo esercizio inferiore o superiore ai 12 mesi, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati all’anno solare.

Le società che redigono il bilancio in forma diversa da quella ordinaria hanno la possibilità di avvalersi di semplificazioni che attengono:

  • agli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico;
  • alla redazione del Rendiconto finanziario;
  • all’informativa da riportare in Nota integrativa;
  • alla predisposizione della Relazione sulla gestione;
  • ai criteri di valutazione.

L’utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e non obbligatorio. Pertanto, gli amministratori del bilancio possono, a propria discrezione:

  • decidere se beneficiare o meno, in modo integrale o parziale, delle semplificazioni;
  • optare per la versione integrale del bilancio

Per le società neo-costituite, la verifica dei parametri non può che essere effettuata a consuntivo. Ad esempio, una società costituita nel corso del 2023 potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal 2023 in caso di mancato superamento di almeno due delle soglie nello stesso esercizio.

Per via dell’elevata inflazione che si è registrata negli anni 2021 e 2022, la direttiva europea 2775/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ue del 21 dicembre 2023, ha rivisto i criteri dimensionali incrementandoli di circa il 25% per microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni. Tali modifiche dovranno essere recepite dal Legislatore nazionale con inevitabili ripercussioni sui criteri dimensionali per la redazione dei bilanci.

Rispetto alla decorrenza, la direttiva precisa che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 24 dicembre 2024. Ne consegue che i bilanci al 31 dicembre 2023 dovranno essere redatti tenendo conto dei limiti dimensionali attualmente in vigore.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN