Redazione del bilancio consolidato e utilizzo dell’equity method

In presenza di gruppi societari, al sussistere di determinate condizioni, vi è spesso l’obbligo (o l’opportunità) di redigere il bilancio consolidato d’esercizio. L’organizzazione del processo che porta alla sua formazione può essere più o meno complessa a seconda dei legami partecipativi presenti nel gruppo, della sua articolazione, della sua dimensione e della sua localizzazione geografica (nazionale o internazionale).
La normativa di riferimento inerente i bilanci consolidati dei soggetti “OIC adopter” è contenuta nel D.lgs. 127/1991 e nel principio contabile nazionale OIC 17.

In particolare, l’art. 25, c. 1 del D.lgs. 127/1991 stabilisce che le spa, le sapa e le srl che controllano un’impresa hanno l’obbligo, fatti salvi gli espressi casi di esonero previsti dalla normativa, di redigere il bilancio consolidato. Tra le cause di esonero più frequentemente utilizzate vi è quella contenuta nell’art. 27, c. 1 del citato decreto, a mente della quale non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. 20 mln di euro nel totale degli attivi patrimoniali;
  2. 40 mln di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La verifica dei limiti numerici indicati nel citato comma 1 può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza quindi operare le rettifiche di consolidamento); in tale ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi ed ai ricavi devono essere maggiorati del 20%.

Nella prassi operativa si riscontra spesso l’utilizzo nei bilanci d’esercizio delle società capogruppo (consolidanti), ai fini della valutazione delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate (meno frequente il suo utilizzo per le collegate), del metodo del patrimonio netto (equity method), quale alternativa al criterio del costo. Tale metodo per la redazione del bilancio consolidato, disciplinato dall’art. 2426, c. 1, n. 4 c.c. e dall’OIC 17, presenta il vantaggio, rispetto all’applicazione del criterio del costo (criterio “base”), di fornire nel bilancio della partecipante una rappresentazione maggiormente “trasparente” della sua situazione patrimoniale ed economica, in quanto basata su valori “vincolati” all’effettivo andamento delle partecipate.

Il valore di bilancio della partecipazione viene quindi periodicamente “rettificato”, in aumento o in diminuzione, al fine di riflettere, nel bilancio della partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite che le altre variazioni del PN della partecipata stessa. L’equity method viene comunemente identificato anche come consolidamento “sintetico”, in quanto la sua applicazione tende a produrre i medesimi effetti che il metodo di consolidamento integrale produce, nel bilancio consolidato, sul risultato della partecipante e sul suo PN. La differenza sostanziale tra i due citati consolidamenti (integrale e sintetico) è la rappresentazione nei bilanci:

  • da un lato, il consolidamento integrale comporta l’iscrizione analitica nel bilancio consolidato della partecipante delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della partecipata (operate le dovute rettifiche di consolidamento), nonché dell’allocazione dell’eventuale differenza da annullamento derivante dal confronto, alla data di acquisizione del controllo, tra il valore di iscrizione della partecipazione ed il PN della partecipata di pertinenza della controllante;
  • dall’altro, il consolidamento “sintetico” fa sì che il valore di iscrizione in capo alla controllante della partecipazione rifletta gli assets netti della partecipata (tenuto conto dell’allocazione della differenza da annullamento) ed il risultato d’esercizio della partecipante racchiuda la quota (di propria spettanza) del risultato d’esercizio della partecipata.

Alessandro Braggion – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Senior Partner Studio SIRRI GAVELLI ZAVATTA & ASSOCIATI