730/2024: novità del quadro L

Nel 730/2024 sono state inserite importanti novità al quadro L, presente fino allo scorso anno solo per inserire alcune tipologie di redditi prodotti in euro o in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia.
Sono stati inseriti infatti i righi L6/L7 e L8: analizziamone le particolarità.

Ai righi L6 e L7 del modello 730 dall’anno d’imposta 2023 – quindi dal 730/2024 – vanno indicate le rivalutazioni dei terreni effettuate con perizia giurata di stima e che fino all’anno d’imposta 2022 andavo indicate esclusivamente nel modello Redditi PF – righi da RM20 a RM22.

La rivalutazione dei terreni è possibile fin dal 2002 (istituita dalla Legge 448/2001) e consiste nella possibilità di procedere alla rivalutazione di terreni edificabili ovvero con destinazione agricola.
La Legge è stata poi prorogata negli anni.

È possibile rivalutare un terreno già oggetto di rivalutazione. In tal caso è ammessa:

  • la detrazione dell’imposta sostitutiva precedentemente versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione
  • il versamento dell’intera nuova imposta e chiedere a rimborso l’imposta già versata precedentemente entro 48 mesi dal versamento della nuova imposta o della prima rata della stessa.

I professionisti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:

  1. commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti negoziati e non nei mercati regolamentati
  2. ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola
  3. periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934), per entrambe le ipotesi.

In caso di rideterminazione del valore di un terreno, la spesa per la perizia, a carico del contribuente, va ad aumentare il valore iniziale del terreno da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.

L’imposta dovuta, pari al 16%, può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024, oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno (quindi: la prima rata da versare entro il 30 giugno 2024; la seconda rata da versare entro il 30 giugno 2025; la terza ed ultima rata da versare entro il 30 giugno 2026).
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Il versamento avviene con modello F24, utilizzando il codice tributo 8056.
Non è possibile cedere un terreno se non vi è una preventiva perizia giurata di stima (Circolare 47/E/2011).

Al rigo L8 sono indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Secondo quanto stabilito dall’art.18 del Tuir  tali redditi sono soggetti a imposta in misura pari alla ritenuta alla fonte o a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva applicabile in Italia ai redditi della stessa natura.

Anche in questo caso è possibile optare per la tassazione ordinaria, con esclusione degli utili di fonte estera percepiti all’estero o senza l’intervento di un intermediario e derivanti da partecipazioni non qualificate.
L’imposta sostituiva applicata è del 26%.

Si tratta dei redditi che fino allo scorso anno erano dichiarati esclusivamente nel modello Redditi PF in RM12 e descritti nella seguente tabella:

Codice Descrizione
A Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art.31 DPR 601/73, degli altri titoli con regime fiscale equiparato emessi all’estero dal 10.9.1992 nonché gli interessi, remi e altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti riconosciuti – in modo esplicito o implicito – nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.
NON È POSSIBILE OPTARE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA
B Proventi – compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e valore di sottoscrizione o acquisto – da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati in Stati UE, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta
C Proventi da operazioni di finanziamento di valori mobiliari corrisposti da soggetti non residenti, compresi di proventi derivanti da mutuo di titoli garantito, esigibili dal 1.7.1998
D Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili dal 1.7.1998, se corrisposti da soggetti non residenti
E Proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti
F Proventi da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti a imprese residenti, se non percepiti tramite intermediari
G Interessi e altri proventi derivanti da depositi e c/c esteri
H Utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui all’art.67 lett. c-bis) del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta. Tale ritenuta, a titolo definitivo, è applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria NON È POSSIBILE OPTARE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA
I Altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono alla formazione del reddito complessivo (compresi quelli di cui all’art.44 c.1 lett. g) del TUIR)
J Proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta

 

L’importo calcolato e assoggettato a imposta sostitutiva è riportato al rigo 310 (360 per il coniuge) del 730-3.
Il codice tributo per il versamento dell’imposta è il 1242.

Nel caso in cui sia dovuta una correzione/integrazione del rigo L8 vige l’obbligo di presentazione del modello Redditi PF integrativo (compilando il rigo RM12), anche se la correzione riguarda dati contenuti anche in altri quadro del modello 730.

Rita Martin – Centro Studi CGN