Artigiani e commercianti: contributi Inps per l’anno 2024

Con la circolare n. 33 del 7.2.2024, l’Inps ha formulato le indicazioni per determinare i contributi previdenziali dovuti per il 2024 per i soggetti iscritti alle gestioni autonome artigiani e commercianti.

In seguito agli adeguamenti Istat, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2024 è pari a 18.415,00 euro, quale importo risultante dalla moltiplicazione del minimale giornaliero di retribuzione (56,87 euro) a 312 ed aggiungendo l’importo di 671,39 euro, di cui all’articolo 6, L. 415/1991.

Su tale importo devono essere le aliquote secondo il seguente prospetto:

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 23,70% 24,18%

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.427,04

(4.419,60 IVS

+

7,44 maternità)

€ 4.515,43

(4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale

+

7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.371,80

(4.364,36 IVS

+

7,44 maternità)

€ 4.460,19

(4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale

+

7,44 maternità)%

 

Il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.008,00 euro.

Per i redditi superiori a 55.008,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale (’art. 3-ter del D.L. 384/1992).

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

  Scaglione Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età

e coadiuvanti/ coadiutori

di età superiore ai 21 anni

fino a €

55.008,00

24% 24,48%
oltre a €

55.008,00

25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori

di età non superiore ai 21 anni

fino a €

55.008,00

23,70% 24,18%
oltre a €

55.008,00

24,70% 25,18%

In presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2024 pari a 55.008,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650,00 euro.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
  Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori

di età superiore ai 21 anni

€ 22.369,92

(€55.008*
24%

+

36.672*
25%)

€ 22.809,98

(55.008* 24,48%

+

36.672* 25,48%)

€29.362,42

(55.008*
24%

+

64.642*
25%)

€29.936,74

(55.008*
24,48%

+

64.642*
25,48%)

Coadiuvanti/
coadiutoridi età non superiore
ai 21 anni
€ 22.094,88

(55.008*
23,70%

+

36.672*
24,70%)

€ 22.534,94

(55.008*
24,18%

+

36.672*
25,18%)

€29.003,47

(55.008*
23,70%

+

64.642*
24,70%)

€29.577,79

(55.008*
24,18

+

64.642*
25,18%)

 

I contributi, come di consueto, devono essere versati, mediante i modelli di pagamento F24, entro:

  • il 16.05.2024 (prima rata)
  • il 20.8.2024 (seconda rata)
  • il 18.11.2024 (terza rata)
  • il 17 .02.2025 (quarta rata)

Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, devono essere versati, invece, i contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN