Con la Circolare n° 34 del 15.02.2024, l’Inps ha fornito le linee guida per la presentazione della domanda per accedere al c.d. Bonus Psicologo. Per quanto concerne i requisiti del soggetto beneficiario e la misura del beneficio si rimanda all’articolo del Dott. Nicolò Cipriani.
Presentazione della domanda
La domanda per beneficiare del bonus psicologo, può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessione psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center integrato dell’Inps.
Va ricordato che la domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024.
Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE ordinaria o corrente di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Sempre in sede di presentazione della domanda, qualora la dichiarazione ISEE dovesse contenere omissioni e/o difformità, il richiedente verrà informato della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU), finalizzata a correggere l’ISEE difforme e conseguentemente, consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.
A tal proposito, in ragione di quanto disciplinato dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M. e di seguito indicate:
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Da chi può essere presentata la domanda
Il richiedente può presentare domanda per sé o per conto di un soggetto minore d’età, se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Inoltre, il beneficio può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato, o beneficiario dell’amministrazione di sostegno rispettivamente dal tutore, curatore e amministratore di sostegno.
Elaborazione delle graduatorie ed esito della domanda
Dopo il termine del 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia di residenza. L’Inps terrà conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell’ordine cronologico di presentazione. Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Inps. L’ente provvederà a comunicare l’esito della richiesta:
- tramite sms e/o e-mail, ai recapiti inseriti dai richiedenti nella sezione “MY INPS” del portale dell’Istituto.
- a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Accoglimento della domanda del bonus psicologo
Nel caso di accoglimento della domanda di accesso al beneficio, nel relativo provvedimento verranno indicati:
- l’importo del beneficio (determinato in base alle tre fasce Isee);
- il codice univoco associato.
Il codice univoco associato dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, e risultino regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista scelto, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, dovrà indicare in un’apposita sezione della procedura, il codice univoco e il codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella misura massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista, sulla base delle sue indicazioni.
Termini per usufruire del bonus
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha tempo 270 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento della procedura, per usufruire del bonus in oggetto, utilizzando il citato codice univoco.
Decorso il periodo di 270 giorni, il codice univoco verrà annullato e le relative risorse non utilizzate verranno riassegnate ad altri beneficiari nel rispetto delle graduatorie regionali e provinciali.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN