Decreto PNRR 2024 e transizione 5.0: procedura e controlli in attesa dei decreti

Il decreto “PNRR 2024” introduce un nuovo credito d’imposta relativo al c.d. “piano transizione 5.0” finalizzato a sostenere gli investimenti effettuati nei periodi 2024 e 2025 nell’ambito di progetti di innovazione combinati con una riduzione dei consumi energetici.
Sarà riconosciuto il credito d’imposta a partire da un massimo del 45% fino a un minimo del 5% in ragione degli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).

Non si tratta di un credito d’imposta automatico, bensì di un beneficio che dovrà osservare i seguenti passaggi operativi:

  • le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni “tecniche”, unitamente al fascicolo concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
  • il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno presentato documentazione conforme previa verifica della congruità dell’importo complessivo dei progetti rispetto al limite di spesa previsto;
  • ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il DM attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
  • l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;
  • il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesta:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
  • l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, Le fatture, i DDT e “gli altri documenti” (contratti, ecc.) devono contenere il riferimento alle disposizioni del Decreto “PNRR 2024“. Analogamente a quanto chiarito per il bonus investimenti, si ritiene sia possibile procedere alla regolarizzazione gratuita (con apposizione di scrittura indelebile sul cartaceo o tramite autofattura inviata allo SDI).

L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata:

  • per le Srl/Spa soggette all’obbligo di revisione contabile: dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico/società di revisione o sindaco unico/collegio sindacale);
  • per tutte le altre imprese: la certificazione è rilasciata, a scelta dell’impresa:
  • da un revisore legale dei conti;
  • o da una società di revisione legale dei conti.

Il decreto attuativo dovrà essere adottato dal Mimit entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto PNRR 2024 (2 marzo 2024) e definirà i seguenti aspetti:

  1. il contenuto nonché le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
  3. le procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
  4. le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
  5. l’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
  6. l’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;

Il secondo provvedimento, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, dovrà definire i requisiti dei soggetti formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN