Dichiarazioni dei tributi locali: ravvedimento possibile anche oltre i 90 giorni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risposta resa nel corso della videoconferenza di Telefisco del 1 febbraio 2024, ha affermato che, nel caso di tributi locali, è possibile ravvedere l’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata oltre i 90 giorni rispetto al termine ordinario di presentazione.

L’art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione con la sanzione ridotta a un decimo del minimo nel caso di presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Sulla portata applicativa di tale norma si era già espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare n. 180 del 10 luglio 1998, affermando che “la disposizione si conforma alle previsioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva che qualificano la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come omessa (art. 2, comma 7 e art.8, comma 6 del Dpr 322/98)”.
Ma per i tributi locali, per i quali non si applica la disposizione di cui sopra, il ravvedimento dell’omessa dichiarazione può perfezionarsi anche decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione. Interpretazione normativa che viene confermata dal Ministero nel corso della videoconferenza di Telefisco del 1 febbraio 2024: gli articoli 2 (comma 7) e 8 (comma 6) del Dpr 322/98 non si applicano in materia di tributi locali.

Di conseguenza la dichiarazione relativa ai tributi locali inviata oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria deve essere considerata come tardiva e non omessa. Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili:

Dichiarazione relativa a tributi locali presentata entro i 90 giorni dal termine ordinario Ravvedimento con riduzione della sanzione a un decimo del minimo (art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97)
Dichiarazione relativa a tributi locali presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario Ravvedimento con riduzioni delle sanzioni da un ottavo a un sesto del minimo (art. 13, comma 1, lett. b), b-bis) e b-ter)

Con questo chiarimento, il Ministero sembra superare definitivamente la posizione di chiusura che era stata assunta in passato circa la possibilità di ravvedersi oltre il termine dei 90 giorni. Ad ogni modo, è consigliabile un preventivo confronto con il Comune, per avere la certezza che l’ente si sia allineato alla posizione ministeriale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN