L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a emanare due importanti provvedimenti, entrambi pubblicati in data 21 febbraio 2024 e volti a differire al 4 aprile i precedenti termini, fissati al 18 marzo:
- provvedimento n. 53159/2024 rubricato “Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
- provvedimento n. 53174/2024 rubricato “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017”.
Con il provvedimento n. 53174/2024, il direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone il differimento dal 18 marzo al 4 aprile 2024 della comunicazione a cura degli amministratori di condominio che, ai sensi dell’art. 2 del DM 1° dicembre 2016, sono tenuti a trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio.
Si tratta di un adempimento funzionale alla dichiarazione precompilata riguardanti:
- gli interventi sulle parti comuni di recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR, di riduzione del rischio sismico (agevolati con sismabonus o con superbonus),
- di riqualificazione energetica (per i quali spetta l’ecobonus o il superbonus),
- di rimozione delle barriere architettoniche (agevolati con superbonus o con bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020),
- di rifacimento del verde (c.d. bonus verde),
- di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (sia nella misura del 50% che per il superbonus),
- di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici,
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16 comma 2 del DL 63/2013).
Per favorire gli adempimenti, il provvedimento in commento prevede le seguenti razionalizzazioni:
- I soggetti obbligati sono esonerati dalla trasmissione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
- Nel caso in cui, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Con l’altro provvedimento, il direttore dispone la proroga dal 18 marzo al 4 aprile 2024 dell termine ordinario di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. Tuttavia, l’opzione per la cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023. Per le spese sostenute nel 2023, la facoltà di opzione è riservata a coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia. In pratica, stante le difficoltà degli operatori e professionisti, ci sarà un lasso di tempo maggiore per concludere operazioni di cessione in una situazione di mercato che è andata peggiorando nel corso del tempo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN