L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla detraibilità delle spese sanitarie pagate da Fondo sanitario, affermando che nella dichiarazione dei redditi presentata degli eredi non può essere indicata in detrazione l’importo delle spese sanitarie se il Fondo di riferimento ha effettuato il pagamento alla struttura nell’anno successivo a quello del decesso.
Questo quanto contenuto nella Risposta 43/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Per la detrazione relativa alle spese rimborsate dal Fondo sanitario vale dunque sempre il principio di cassa, anche in caso di decesso.
Il caso riguarda un iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali che prevede il versamento di contributi non deducibili dal reddito complessivo e il quesito presentato dall’erede, e riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione per le spese sanitarie rimborsate dal fondo stesso.
Il soggetto che presenta la richiesta è erede di una persona deceduta iscritta a un Fondo sanitario e intende verificare la possibilità di beneficiare della detrazione per le spese sanitarie nel caso in cui le prestazioni siano state fatturate nel periodo d’imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi, presentata per conto del defunto, e pagate dal Fondo nell’anno successivo a quello del decesso.
L’Agenzia delle entrate interviene, dando parere negativo, affermando che le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di cassa nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.
In linea generale, quindi, le spese sostenute devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche quando il pagamento avviene in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.
L’Agenzia scrive infatti: “ne consegue che le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.”
Rita Martin – Centro Studi CGN