Esonero contributivo sino a 3.000 euro annui per i datori di lavoro domestico

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” entra in vigore una serie di disposizioni che attengono al mondo del lavoro.
Novità significative sono state introdotte anche con riferimento al lavoro domestico.

In particolare, all’articolo 29, commi 15 e seguenti del D.L. n. 19/2024 viene disposto che al fine di promuovere il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico.

L’esonero spetta:

  • per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori addetti all’assistenza di soggetti anziani;
  • qualora l’assistito abbia un’età anagrafica di almeno 80 anni e risulti già titolare dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma della Legge n. 18/1980;
  • per un periodo massimo di 24 mesi;
  • nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale;
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

N.B. L’agevolazione è applicabile a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’Inps a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025.

Inoltre, per poter accedere alla misura, il datore di lavoro domestico deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Al fine di evitare possibili raggiri della normativa, il Legislatore ha espressamente stabilito che il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini.

L’agevolazione, invece, spetta anche nei predetti casi quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto lo svolgimento di una delle seguenti mansioni:

  • assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
  • assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla Legge n. 118/1971 o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  • assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  • prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  • prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

In merito all’applicazione dell’agevolazione, la normativa di riferimento non specifica le modalità di accesso.

Non è chiaro, dunque, se il datore di lavoro domestico (l’assistito) dovrà presentare un’apposita istanza all’Inps al fine dell’autorizzazione all’applicazione dell’esonero.

Tuttavia, si presume che una domanda sia comunque necessaria in quanto le disposizioni del D.L. n. 19/2024 demandano il monitoraggio del limite di spesa all’Inps. Qualora emerga il raggiungimento del limite di spesa il medesimo Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi.

Sul punto, così come in merito alla data di decorrenza e operatività dell’esonero, si attendono le opportune indicazioni da parte degli istituti competenti.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato