Imposta di soggiorno: gestori obbligati a versarla anche se non incassata dai turisti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2024, ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare l’imposta di soggiorno agli enti locali anche se questa non viene corrisposta dal cliente.

L’imposta di soggiorno è un tributo locale a carico delle persone che soggiornano (o pernottano) in una struttura ricettiva che si trova in un comune turistico in cui tale imposta è stata istituita. Il suo ammontare può variare a seconda della città, del periodo della stagione, della tipologia delle struttura (case vacanze, hotel, b&b, ecc.) e del numero massimo di pernottamenti tassabili.
Va pagata direttamente ai gestori delle strutture ricettive che la riversano all’ente locale.
I gestori sono non solo responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno ma anche, si sensi del DL n. 34/2020, obbligati ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dal regolamento comunale, come ad esempio la presentazione della dichiarazione.

Nello specifico, nell’ambito delle risposte fornite in occasione di Telefisco 2024, il Ministero ha ribadito quanto già era emerso con le sentenze della Corte dei conti Emilia-Romagna e Lombardia: i gestori delle strutture ricettive sono responsabili dell’imposta con diritto di rivalsa nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche nel caso in cui l’ospite non abbia versato loro l’ammontare corrispondente.

In caso di inadempimento sono previste sanzioni che vanno dal 100 al 200% dell’importo dovuto per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione e sanzioni del 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo. E il Comune potrà rivolgersi direttamente al gestore della struttura ricettiva pretendendo il pagamento.


Giovanni Fanni – Centro Studi CGN