Nel caso di acquisto di immobile locato da adibire ad abitazione principale è intervenuta a fare chiarezza direttamente l’Agenzia delle Entrate lo scorso 23 gennaio 2024. Analizziamo il caso nello specifico.
Con la Risposta 13/2024 l’Agenzia delle Entrate interviene nel caso specifico riguardante l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale da parte dell’acquirente e la detraibilità degli interessi passivi sul mutuo stipulato per il suo acquisto.
L’istante, acquirente dell’abitazione, chiede se può fruire dell’agevolazione precisando che ha attivato la procedura per il rilascio dell’immobile in quanto il conduttore non lo aveva liberato, nonostante i precedenti proprietari gli avessero comunicato il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, come previsto dall’art.3 della Legge 431/1998.
La procedura di rilascio è prevista dalla Legge 392/1978 all’’art.30, secondo la quale una volta avvenuta la comunicazione del diniego al rinnovo del contratto e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile.
Il contribuente afferma che il 2 febbraio 2023 ha intimato il rilascio dell’immobile con raccomandata, il 5 maggio 2023 ha fatto istanza di mediazione con esito negativo e solo successivamente a tale ultima data ha presentato il ricorso richiesto dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile.
L’Agenzia ricorda in primo luogo l’art. 15 c. 1 lett. b) del Tuir che prevede la detrazione dei mutui immobiliari relativi alle unità da adibire ad abitazione principale. La norma inoltre stabilisce che per chi acquista una casa locata la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Secondo quanto descritto l’immobile è stato acquistato il 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l’azione giudiziale andava presentata entro i tre mesi successivi, termine che invece non è stato rispettato.
Di conseguenza, conclude l’Agenzia, il mancato rispetto dei termini comporta per l’istante l’impossibilità di accedere alla detrazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN