Tra le tante novità introdotte dalla “Riforma Cartabia” spicca l’assolvimento della “dichiarazione del cliente” che deve rilasciare l’aggiudicatario in tema di anticiciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (FdT).
Come è noto, il D.lgs. n. 231/2007 contiene le norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dettando obblighi non solo nei confronti dei soggetti chiamati a presidio della tutela del nostro sistema economico-finanziario, ma anche di coloro che entrano in relazione con loro.
Quindi, obblighi non solo a carico di banche e intermediari finanziari in genere, alcune categorie di professionisti e imprese (per es. compro-oro /cambia valute /gallerie d’arte) ma anche da parte dei soggetti persone fisiche che entrano in relazione d’affari con loro, nei casi contemplati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. citato, questi ultimi sono tenuti a rilasciare una dichiarazione nella quale, sotto la loro responsabilità, dichiarano non solo i loro dati identificativi, ma anche tutta una serie di dati e notizie per definire il quadro generale di conoscenza del cliente.
Infatti, nel tempo, le norme antiriciclaggio e di contrasto al FdT, hanno allargato il loro raggio d’azione, e quindi nell’ambito del “KNOW YOUR CUSTOMER” – l’adeguata verifica della clientela – oltre i meri dati identificativi, devono essere dichiarati anche l’appartenenza o meno alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), lo scopo e la natura delle richieste di prestazioni / operazioni, il periodo di inizio – l’attività esercitata nonché l’ambito territoriale in cui viene svolta, e in taluni casi, la provenienza dei fondi utilizzati nell’operazione e che essi non provengono né sono destinati a un’attività criminosa o al FdT.
E ancora, la dichiarazione di essere/non essere il cd. “titolare effettivo” della prestazione/operazione richiesta.
Per titolare effettivo s’intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
La predetta dichiarazione, ove non veritiera, comporta a carico di chi l’ha resa, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (art. 55 c.3 D. Lgs. n. 231/2007).
E’ chiaro l’intendimento del legislatore di individuare colui o coloro che sono interessati all’erogazione della prestazione/operazione, che possono essere diversi dalla persona fisica che la richiede (un mero esecutore del/i titolare/i effettivo).
Per l’importanza che questa informazione riveste, quest’ultimo aspetto si è sempre più diffuso in ambiti non strettamente legati agli adempimenti del D. Lgs. n. 231/2007.
Si pensi per esempio al rigo RU150 che ha trovato spazio nei modelli SC-SP-ENC-PF di dichiarazione dei redditi per l’anno 2022.
Non stupisce quindi l’introduzione del rilascio della predetta dichiarazione ex art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007 anche ai fini della titolarità delle somme utilizzate per il versamento del prezzo, all’atto dell’acquisto di immobili effettuato nell’ambito delle procedure esecutive di espropriazione immobiliare.
A questo proposito, con le disposizioni introdotte dalla cd. Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022), sono stati modificati tre articoli del codice di procedura civile.
Adesso il c.4 dell’art. 585 C.p.c. prevede che, nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisca al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 del D. Lgs. n.231-2007.
Pertanto, con la predetta disposizione e per il prosieguo della procedura, il Giudice dell’esecuzione dovrà verificare non solo che sia avvenuto il versamento del prezzo, ma anche che sia stata resa la dichiarazione art. 22 D. Lgs. n. 231/2007 (art. 586 c.1 C.p.c.)
La stessa prescrizione opera nei confronti dell’eventuale professionista iscritto negli elenchi di cui all’art.179-ter delle disposizioni di attuazione del C.p.c., delegato alle operazioni di vendita (art. 591bis c.8 C.p.c.).
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN