Primo anno di obbligo di revisione legale: tra riflessioni e criticità

Sono molte – siamo nell’ordine delle decine di migliaia – le imprese che sottoporranno il bilancio 2023 per la prima volta alla revisione legale.

La fonte normativa

L’art. 379 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha previsto che le srl e le società cooperative «…devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 2477 c.c., entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022».

Dopo lo slittamento dell’entrata in vigore della disposizione, avvenuta mediante plurimi rinvii, stiamo adesso assistendo all’invio da parte dei Conservatori del registro Imprese delle segnalazioni agli organi amministrativi delle imprese inadempienti, con richiesta di provvedere alla nomina.
In caso di inadempimento entro il termine comunicato, la segnalazione viene indirizzata al Tribunale competente il quale provvede con assegnazione d’ufficio.

Un cambio di passo importante, sia per le imprese che per i professionisti, auspicando che quest’ultimi sostengano questo percorso assumendo il ruolo di stimolo ad una crescita alla cultura dei controlli d’impresa.

Obiettivi

Senza girarci troppo intorno, quante volte è stato obiettato che il ruolo dei controlli nelle società è qualificabile come un inutile costo o un ulteriore adempimento?

Vale allora la pena, per porsi come ruolo di stimolo, chiarire quello che è l’obiettivo di questa professione, così come enunciato con un breve e chiaro inciso dall’ISA ITALIA 200: «la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatore nel bilancio».

È evidente che questo obiettivo non sempre viene raggiunto nella sua assolutezza, complice anche i limiti dell’attività di revisione stessa, ma di tale obiettivo occorre in ogni caso averne una chiara consapevolezza.

Come possiamo pertanto accrescere il livello di fiducia nell’informativa di bilancio da parte degli utilizzatori terzi?

Procedure di revisione

Il primo anno di revisione presenta, per il revisore legale, un rischio di revisione superiore rispetto alla revisione di bilanci già assoggettati alla revisione contabile. Questo perché nei bilanci delle imprese che presentano squilibri di gestione, e che non hanno mai nominato un revisore, è molto probabile che vengano riscontrate politiche di bilancio, le quali occorre siano intercettate e risolte proprio per perseguire l’obiettivo di incrementare la fiducia e la trasparenza finanziaria.

Un cambio di passo importante, come dicevamo.

Alla luce di quanto finora esposto, volendo pianificare un lavoro di adeguata qualità, approcciandosi ai primi incarichi di revisione sarà molto importante attenersi a quanto previsto dall’ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura”, facendo particolare attenzione alle rimanenze di magazzino.

Laddove presenti in bilancio, occorre siano tempestivamente individuate delle procedure di revisione idonee ad acquisire elementi probativi sulle quantità in giacenza ad inizio dell’esercizio sottoposto a revisione.

Maurizio Cataldo – Partner Alps Audit