La nomina dell’organo di controllo nelle società per azioni è obbligatoria per legge. In questo caso, deve essere rappresentato da un collegio sindacale con tre o cinque membri effettivi e due membri supplenti.
Nelle srl, invece, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria solo in particolari casi, ovvero:
- se tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se controlla una società a sua volta obbligata alla nomina di un sindaco o revisore;
- oppure, casistica molto più frequente, al superamento di alcuni parametri dimensionali.
In particolare, sono tenute alla nomina le srl che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità.
Come noto, tali limiti sono entrati in vigore per la prima volta con l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022. Precedentemente, dovevano essere superati almeno due limiti su tre (e per due esercizi consecutivi) che erano rispettivamente pari a:
– 4,4 milioni
– 8,8 milioni
– 50 dipendenti
Si tratta dei medesimi limiti ancora esistenti per la redazione del bilancio abbreviato anziché ordinario.
Nelle srl l’organo di controllo è tipicamente costituito da un solo membro effettivo (ma lo statuto può prevederne la collegialità).
In tutti i casi in cui venga nominato un organo di controllo, allo stesso può essere affidato anche l’incarico di revisione legale.
Pertanto, potremmo avere le seguenti situazioni alternative:
- un collegio sindacale (o, per le sole srl, un sindaco unico) + un revisore esterno;
- un collegio sindacale (o, per le sole srl, un sindaco unico), cui è affidato anche l’incarico di revisione.
La durata dell’incarico è pari ad un triennio; a scadenza, l’incarico può essere rinnovato.
La nomina dell’organo di controllo è di competenza dell’Assemblea dei Soci e, tipicamente, avviene:
- per le spa, in sede di costituzione;
- per le srl, in sede di approvazione del bilancio in cui risulta verificato il superamento dei limiti di cui sopra;
- in entrambi i casi, in sede di approvazione dell’ultimo bilancio oggetto di revisione e rientrante nell’incarico triennale precedente.
Anche in sede di approvazione dei bilanci 2023, pertanto, occorrerà verificare l’eventuale superamento dei limiti sopra indicati e, se del caso, procedere alla nomina del revisore.